Due giurisdizioni, due decisioni opposte, una sola norma al centro della contesa: l’art. 41-quinquies della legge urbanistica del 1942. Il “caso Milano” finisce davanti alla Suprema Corte che ribalta l’orientamento del TAR Lombardia e rilancia il valore cogente del piano attuativo.
Grattacieli oltre 25 metri e piano attuativo: interviene la Cassazione
Quando scatta davvero l’obbligo di piano attuativo? È la domanda che sta animando il dibattito giuridico-urbanistico delle ultime settimane. La vicenda riguarda la realizzazione, nel cuore di Milano, di un edificio che supera i 25 metri di altezza senza che fosse stato approvato alcun piano attuativo. Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2747 del 22 luglio 2025, ha ritenuto legittimo il permesso di costruire diretto, sottolineando la piena urbanizzazione dell’area. Ora però la Cassazione penale, con la sentenza n. 26620 del 21 luglio 2025, ribalta l’impostazione, affermando che in questi casi il piano attuativo è sempre necessario e che la sua omissione può integrare reato.
Nel caso esaminato, un edificio di circa 27 metri era stato realizzato in assenza di pianificazione attuativa. La Procura aveva contestato il reato edilizio ex art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e l’abuso d’ufficio a carico del dirigente comunale che aveva rilasciato il permesso di costruire.
Secondo la Suprema Corte: “L’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 ha natura imperativa e la sua violazione integra un’ipotesi di costruzione in assenza di titolo, sanzionabile penalmente, a prescindere dal grado di urbanizzazione della zona”.
Per la Cassazione, dunque, il superamento della soglia dei 25 metri comporta automaticamente l’obbligo del piano attuativo. Non basta l’esistenza di servizi, opere e strade: ciò che conta è l’impatto urbanistico dell’intervento, che impone una programmazione preventiva e formalizzata.