Cause di esclusione non automatica e principio del risultato: il Consiglio di Stato sull’omissione dichiarativa

La sentenza n. 8661/2025 chiarisce che le omissioni non determinano l’esclusione automatica e che la documentazione in lingua straniera può essere valutata se i dati sono comprensibili ictu oculi

di Redazione tecnica - 13/11/2025

La decisione del Consiglio di Stato

Nel caso in esame, il Collegio ha chiarito che l’omissione dichiarativa contestata non integrava alcuna ipotesi di illecito professionale, poiché non riguardava una precedente esclusione da gara né un inadempimento contrattuale, ma un semplice mancato invito a una procedura estera, riconducibile a scelte discrezionali di sicurezza nazionale e non a condotte scorrette dell’operatore.

Per integrare il grave illecito professionale, mancavano due elementi fondamentali, ovvero:

  • l’idoneità del fatto a incidere sull’affidabilità;
  • i mezzi di prova adeguati.

Quanto al secondo motivo, relativo alla produzione di documentazione bancaria in lingua straniera come giustificativo delle fatture per comprovare il requisito di capacità economico finanziaria dell’OE, i giudici d’appello hanno ribadito che la stazione appaltante ha legittimamente applicato i principi del risultato e della fiducia, avendo verificato la corrispondenza tra fatture e movimenti bancari mediante dati numerici chiaramente leggibili (ictu oculi), anche senza traduzione formale.

In un riscontro meramente contabile, non è richiesta la conoscenza della lingua straniera, essendo sufficiente la coerenza numerica e cronologica dei dati.

Il Consiglio cita inoltre il proprio orientamento secondo cui le amministrazioni devono interpretare e applicare le regole di gara con l’obiettivo di conseguire il miglior esito sostanziale della procedura, senza farsi condizionare da rigidità formali quando non vi siano rischi per la par condicio, in ossequio ai principi del risultato e della fiducia:

la declinazione del principio del risultato quale criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto si traduce infatti nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare ed è destinata ad avere un maggiore impatto sui comportamenti concreti delle amministrazioni, soprattutto con riguardo all'interpretazione ed all'applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale, di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica.

Il nuovo principio guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibilE

Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo".

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