Costi manodopera ed equivalenza CCNL: nuovo intervento del Consiglio di Stato
La discordanza tra CCNL dichiarato e CCNL utilizzato per calcolare i costi della manodopera rende l’offerta non verificabile e giustifica l’esclusione dell'operatore dalla procedura
Conclusioni operative
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e annullato l’aggiudicazione, riconoscendo il diritto dell’appellante all’aggiudicazione previa verifica dei requisiti. Si conferma così la piena legittimità dell’esclusione dell’offerta che non assicura la necessaria chiarezza sul CCNL applicabile e sui costi della manodopera.
In concreto, questo significa un controllo “incrociato” per gli operatori e le stazioni appaltanti in quanto:
- l’offerta deve essere perfettamente allineata al CCNL che sarà applicato in esecuzione. Non è possibile stimare i costi utilizzando un CCNL e dichiararne un altro per la fase esecutiva;
- l’uso di un CCNL diverso da quello previsto dalla SA è possibile solo con dichiarazione di equivalenza, da verificare obbligatoriamente;
- l’assenza di tale dichiarazione determina l’indeterminatezza dell’offerta e può condurre all’esclusione;
- le verifiche ex art. 110 d.lgs. 36/2023 non sono una facoltà, ma un dovere istruttorio quando l’operatore dichiara CCNL differenti.
La pronuncia va sicuramente a inserirsi in un rigoroso filone giurisprudenziale che, ispirato alle norme del Codice, attribuisce un ruolo di rilievo del CCNL nella struttura dell’offerta, sia per garantire le migliori tutele in ambito di contratti pubblici, che per offrire condizioni omogenee e verificabili per la valutazione di tutti i concorrenti.
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