Costi della manodopera: il Consiglio di Stato su equivalenza e tabelle ministeriali
Palazzo Spada chiarisce quando il richiamo alle tabelle ministeriali non comporta l’applicazione di un CCNL diverso né l’obbligo di equivalenza delle tutele.
Quando l’operatore economico indica un CCNL “vecchio” all’interno della clausola sociale o nelle giustificazioni, significa automaticamente che sta applicando un contratto diverso da quello imposto dalla lex specialis?
E, soprattutto: in questi casi scatta sempre l’obbligo della dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11 del d.lgs. 36/2023, con il conseguente rischio di esclusione?
Infine, fin dove può spingersi il sindacato del giudice amministrativo quando la contestazione riguarda le dichiarazioni rese in gara e nella verifica di anomalia, e non (solo) l’esecuzione del contratto?
A rispondere a queste domande, su uno dei punti più sensibili del nuovo Codice – il raccordo tra costo della manodopera, CCNL di riferimento, clausola sociale e verifica di anomalia – è il Consiglio di Stato con la sentenza del 22 dicembre 2025, n. 10201, resa nell’ambito di una gara ad alta intensità di manodopera.
Se il d.lgs. n. 36/2023 ha rafforzato l’idea che la stazione appaltante debba presidiare la qualità del lavoro e la coerenza dell’offerta rispetto ai minimi contrattuali, nella pratica la zona grigia resta sempre la stessa: l’operatore può dichiarare correttamente un CCNL in domanda e poi utilizzare – per i calcoli – tabelle ministeriali territoriali o riferimenti retributivi che non coincidono “alla lettera” con l’ultima versione del contratto.
Da qui il dubbio se il richiamo “non aggiornato” sia solo un modo di identificare la base tabellare di calcolo oppure rappresenti il segnale di una scelta di CCNL diverso, con il conseguente obbligo di equivalenza.
CCNL e costo della manodopera: quando la tabella ministeriale non cambia il contratto
La procedura riguardava un appalto per l’affidamento di servizi di ristorazione collettiva. L’operatore risultato aggiudicatario, in sede di domanda di partecipazione, aveva indicato il CCNL di settore richiamato dalla disciplina di gara.
Nella documentazione legata alla clausola sociale e, successivamente, nelle giustificazioni fornite in sede di verifica di anomalia, era però comparso un riferimento a una tabella ministeriale datata, risalente a dicembre 2021.
Da qui la contestazione del ricorrente, secondo cui quell’indicazione equivaleva all’applicazione di un contratto diverso o comunque “non più valido”, con conseguente violazione dell’art. 11 del Codice e delle previsioni del disciplinare.
Il TAR aveva accolto questa lettura, ritenendo la censura preliminare e assorbente rispetto a tutte le altre.
Ne era scaturito l’appello al Consiglio di Stato, che ha invece dato ragione all’aggiudicataria originaria. Vediamo perché.
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