Collegio consultivo tecnico: l’ANAC chiede di verificare conflitto di interessi e limiti agli incarichi prima della nomina

Con la delibera n. 258 del 7 luglio 2026 l’Autorità Nazionale Anticorruzione detta indicazioni generali sul conferimento degli incarichi ai componenti dei CCT, chiedendo a stazioni appaltanti ed enti concedenti di acquisire e verificare le dichiarazioni sull’assenza di conflitto di interessi e sul rispetto del tetto di cinque incarichi contemporanei e dieci nel biennio.

di Redazione tecnica - 20/07/2026

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Chi deve accertare che i componenti di un Collegio consultivo tecnico non versino in conflitto di interessi? Quali dichiarazioni vanno rese prima della nomina e quali limiti al numero di incarichi occorre rispettare? E cosa deve inserire la stazione appaltante nel provvedimento di conferimento?

La nomina dei componenti del Collegio consultivo tecnico richiede un accertamento preventivo del conflitto di interessi e dei limiti al numero di incarichi fissati dal Codice dei contratti. A questi interrogativi risponde l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 258 del 7 luglio 2026, un atto a carattere generale che pone al centro l’indipendenza di giudizio e di valutazione dei componenti. Seguendo il principio secondo cui chi interviene con compiti funzionali nell’affidamento o nell’esecuzione di un contratto deve operare in condizioni di imparzialità, l’Autorità chiarisce che ciascun componente, prima del conferimento, rende le dichiarazioni sul conflitto di interessi previste dall’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), e che la stazione appaltante o l’ente concedente è tenuto a verificarle. La stessa attenzione è riservata al tetto agli incarichi contemporanei e complessivi, che entra tra gli elementi da dichiarare e da controllare.

Un intervento generale sulla nomina dei collegi consultivi tecnici

L’intervento dell’Autorità nasce dalla decisione del Consiglio, assunta nell’adunanza del 6 maggio 2026, di fornire con un atto a carattere generale ulteriori indicazioni sul conferimento degli incarichi di componente del Collegio consultivo tecnico. La delibera è stata poi approvata nell’adunanza del 7 luglio 2026.

Il punto di partenza è la rilevanza economica dei contratti su cui questi organi sono chiamati a intervenire. Il collegio consultivo tecnico è un presidio preventivo per la gestione delle controversie e delle dispute tecniche in fase di esecuzione, la cui costituzione è obbligatoria per i lavori — compresi quelli realizzati tramite concessione e partenariato pubblico-privato — di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Proprio la delicatezza di questa funzione porta l’Autorità a soffermarsi sul momento della nomina, dove si gioca l’affidabilità dell’intero organo. L’atto non affronta un caso singolo ma detta indicazioni valide per tutte le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti.

Quali norme governano il conflitto di interessi nel CCT?

La ratio della delibera si comprende circoscrivendo il quadro normativo di riferimento, che ruota attorno a poche disposizioni del Codice dei contratti.

L’art. 16 del Codice definisce il conflitto di interessi come la situazione di chi, intervenendo con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nell’esecuzione, può influenzarne il risultato in virtù di un interesse finanziario, economico o personale percepibile come minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. Da qui l’obbligo di comunicazione e di astensione per chi vi si trovi e il dovere delle amministrazioni di adottare misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere questi casi.

L’art. 215 e seguenti disciplinano il collegio consultivo tecnico e rinviano all’Allegato V.2 per le modalità di formazione. È in quell’allegato che si trovano i due cardini della delibera. L’art. 2, comma 3, lettera a) vieta di nominare membri del collegio coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16. L’art. 5, comma 1, fissa il tetto agli incarichi, stabilendo che ciascun componente non può ricoprirne più di cinque contemporaneamente e comunque non più di dieci nell’arco di due anni.

Sullo sfondo resta la Legge n. 190/2012, che ha fatto della prevenzione del conflitto di interessi uno dei pilastri dell’azione anticorruzione nella pubblica amministrazione.

L’indipendenza di giudizio e il rischio di danno erariale

Alla luce di questo quadro, ANAC spiega perché la disciplina pensata per chi affida ed esegue il contratto valga anche per chi compone il collegio consultivo tecnico. La ragione sta nel carattere funzionale dei compiti dell’organo, che si esprime su questioni giuridiche e amministrative e può incidere sulle vicende del contratto, influenzandone il risultato, gli esiti e la gestione.

Il rilievo si fa più netto quando le parti attribuiscono alle determinazioni del collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter del Codice di procedura civile. In quel caso le decisioni diventano vincolanti e il loro mancato rispetto espone i funzionari pubblici al rischio di danno erariale. È questa capacità di orientare la sorte del rapporto contrattuale a rendere indispensabile l’indipendenza di giudizio e di valutazione dei componenti.

Prima del conferimento dell’incarico, e in analogia con gli altri soggetti coinvolti nell’affidamento e nell’esecuzione, i componenti rendono le dichiarazioni sul conflitto di interessi previste dall’art. 16. La stazione appaltante o l’ente concedente le verifica, accertando in particolare l’assenza di precedenti attività funzionali svolte in relazione allo stesso appalto per cui il collegio è istituito. L’Autorità inquadra la misura nel solco del Piano nazionale anticorruzione 2025, che già raccomandava controlli interni sulle dichiarazioni rese dai componenti, e rinvia al PNA 2022 per il contenuto delle dichiarazioni sul conflitto in materia di contratti.

Cosa cambia per le stazioni appaltanti nella fase di nomina?

Dal punto di vista tecnico-operativo, la delibera si traduce in una sequenza di adempimenti che tocca la stazione appaltante prima ancora che il collegio entri in funzione. Il primo passo è procurarsi le dichiarazioni dei componenti e sottoporle a verifica, non come formalità ma come accertamento sostanziale dell’assenza di legami con l’appalto.

Alle dichiarazioni sul conflitto si affianca il richiamo al limite degli incarichi. Poiché l’art. 5, comma 1, dell’Allegato V.2 pone un’ulteriore condizione per lo svolgimento dell’incarico, ossia il tetto di cinque incarichi contemporanei e di dieci nel biennio, la dichiarazione dovrebbe attestare anche il rispetto di quella soglia.

Sul piano sistematico — e qui si va oltre la lettera dell’atto — il regime così disegnato ricalca l’architettura di autodichiarazione e controllo già prevista per gli altri soggetti dell’affidamento, dal responsabile del procedimento ai commissari di gara, e trova il suo naturale ancoraggio nelle misure di prevenzione. L’Autorità colloca infatti l’acquisizione e la verifica delle dichiarazioni tra le misure da prevedere nei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, nei modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001 o nella sottosezione del PIAO dedicata ai rischi corruttivi.

Un presidio che si sposta a monte, sulla scelta dei componenti

In conclusione, l’Autorità richiama le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a prevedere, tra le misure di Piano, l’acquisizione e la verifica delle dichiarazioni dei componenti, e ritiene auspicabile che i provvedimenti di conferimento siano corredati da apposite clausole che diano conto dell’accertamento compiuto, sull’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16, sulle ulteriori incompatibilità dell’Allegato V.2 e sul rispetto dei limiti al numero di incarichi.

Ciò significa spostare il presidio a monte, dal controllo sull’operato del collegio alla selezione di chi lo compone, nella logica per cui l’imparzialità di un organo che può orientare la sorte del contratto si costruisce nel momento in cui lo si nomina. Per le stazioni appaltanti si traduce in un onere procedurale in più, ma anche in una copertura rispetto al rischio di nomine viziate; per i professionisti, in un vaglio di indipendenza che accompagna l’incarico fin dal principio.

D’altro canto, l’atto conferma una linea che l’Autorità porta avanti con costanza dopo il Correttivo e il Piano nazionale anticorruzione 2025, quella di leggere l’indipendenza dei collegi consultivi tecnici non come un requisito formale ma come la condizione che rende affidabile la loro funzione di prevenzione delle controversie. La delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Domande frequenti su CCT, conflitto di interessi e limiti agli incarichi

Cosa raccomanda l’ANAC sui collegi consultivi tecnici?

Con un atto a carattere generale l’Autorità Nazionale Anticorruzione raccomanda alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di acquisire e verificare, prima della nomina dei componenti del collegio consultivo tecnico, le dichiarazioni sull’assenza di conflitto di interessi e sul rispetto dei limiti al numero di incarichi previsti dal Codice dei contratti.

Quali dichiarazioni deve rendere un componente del CCT prima della nomina?

Prima del conferimento dell’incarico il componente rende le dichiarazioni sul conflitto di interessi previste dall’art. 16 del Codice dei contratti. Secondo la delibera, la dichiarazione dovrebbe attestare anche il rispetto del tetto di cinque incarichi contemporanei e di dieci nell’arco di due anni fissato dall’Allegato V.2.

Chi verifica l’assenza di conflitto di interessi nel collegio consultivo tecnico?

La verifica spetta alla stazione appaltante o all’ente concedente, che controlla le dichiarazioni rese dai componenti accertando in particolare l’assenza di precedenti attività funzionali svolte in relazione allo stesso appalto per cui il collegio è istituito. È una misura in linea con il Piano nazionale anticorruzione 2025.

Quanti incarichi può ricoprire un componente del collegio consultivo tecnico?

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’Allegato V.2 del Codice dei contratti, ciascun componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non più di dieci nell’arco di due anni. La delibera aggiunge che le dichiarazioni dovrebbero attestare anche il rispetto di questo limite.

Perché il conflitto di interessi rileva per i componenti del CCT?

Perché il collegio si esprime su questioni giuridiche e amministrative e può incidere sulle vicende del contratto. Quando le sue determinazioni assumono valore di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter del Codice di procedura civile diventano vincolanti, e il loro mancato rispetto espone i funzionari pubblici al rischio di danno erariale.

Cosa devono contenere i provvedimenti di conferimento dell’incarico ai componenti del CCT?

L’Autorità ritiene auspicabile che i provvedimenti di conferimento siano corredati da apposite clausole che diano conto dell’accertamento compiuto, sull’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 16, sulle ulteriori incompatibilità previste dall’Allegato V.2 e sul rispetto dei limiti al numero di incarichi.

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