Certificato di regolare esecuzione: il MIT ribadisce la conferma esclusiva del RUP

Il supporto giuridico chiarisce che, anche nei contratti sotto soglia e con figure di supporto nominate, la conferma del CRE resta sempre competenza del responsabile unico del progetto

di Redazione tecnica - 19/09/2025

Chi deve confermare il certificato di regolare esecuzione (CRE) nei contratti sotto soglia per servizi e forniture? Può farlo il responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale nominato dal RUP, quando questi non coincide con il direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC)? E cosa accade se le due figure – DEC e responsabile – coincidono?

Sono questi i dubbi sollevati da una stazione appaltante e a cui ha risposto il supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3501.

Certificato di regolare esecuzione: conferma sempre in capo al RUP

Il punto di partenza è l’art. 38, comma 1, dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, che disciplina la fase di esecuzione dei contratti sotto soglia per servizi e forniture. La norma consente di sostituire il più complesso certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, documento più semplice e snello.

Il meccanismo prevede:

  • l’emissione del CRE da parte del direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC);
  • la conferma del CRE da parte del responsabile unico del progetto (RUP).

La disposizione non menziona altri soggetti e non contempla alternative alla conferma del RUP, figura che mantiene la responsabilità unitaria e complessiva del procedimento, anche quando si avvale di collaboratori o responsabili per le diverse fasi.

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