Chi deve confermare il certificato di regolare esecuzione (CRE) nei contratti sotto soglia per servizi e forniture? Può farlo il responsabile per la programmazione, progettazione ed esecuzione contrattuale nominato dal RUP, quando questi non coincide con il direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC)? E cosa accade se le due figure – DEC e responsabile – coincidono?
Sono questi i dubbi sollevati da una stazione appaltante e a cui ha risposto il supporto giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3501.
Certificato di regolare esecuzione: conferma sempre in capo al RUP
Il punto di partenza è l’art. 38, comma 1, dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, che disciplina la fase di esecuzione dei contratti sotto soglia per servizi e forniture. La norma consente di sostituire il più complesso certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, documento più semplice e snello.
Il meccanismo prevede:
- l’emissione del CRE da parte del direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC);
- la conferma del CRE da parte del responsabile unico del progetto (RUP).
La disposizione non menziona altri soggetti e non contempla alternative alla conferma del RUP, figura che mantiene la responsabilità unitaria e complessiva del procedimento, anche quando si avvale di collaboratori o responsabili per le diverse fasi.