Clausole escludenti e certificazioni di qualità: interviene ANAC
La richiesta di certificazioni ISO come requisito di partecipazione viola l’art. 100 del d.lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti devono rimuovere le clausole illegittime e adeguarsi ai principi di proporzionalità e favor partecipationis
Può una stazione appaltante richiedere il possesso di certificazioni di qualità come requisito di partecipazione? E fino a che punto tale richiesta può essere giustificata dall’esigenza di garantire la qualità delle prestazioni?
Il nuovo Codice dei contratti pubblici pone limiti precisi, e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il parere di precontenzioso del 1° ottobre 2025, n. 375, ribadisce che l’inserimento di clausole escludenti legate al possesso di certificazioni ISO non è conforme all’articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023.
Certificazioni di qualità: il richiamo di ANAC sulle clausole escludenti
Nel caso in esame, un operatore economico aveva impugnato la lex specialis di una gara lamentando l’illegittimità delle previsioni che imponevano, a pena di esclusione, il possesso di quattro certificazioni ISO.
La Stazione appaltante aveva difeso la propria scelta, sostenendo che tali certificazioni costituissero un requisito proporzionato e funzionale a garantire la sicurezza e la qualità del servizio, richiamando anche giurisprudenza formatasi sotto il precedente Codice.
Sul punto, basta ricordare che l’art. 100 del d.lgs. 36/2023 disciplina i requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) che le Stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della partecipazione.
Il comma 12 stabilisce espressamente che, «salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo», escludendo quindi la possibilità di introdurre ulteriori condizioni non contemplate dal Codice.
L’Autorità richiama anche i principi del favor partecipationis e della proporzionalità, che impongono di non limitare ingiustificatamente la platea dei concorrenti.
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