Cessione del credito: lo scarto è impugnabile e va motivato

Due pronunce della giustizia tributaria su Sismabonus e bonus barriere chiariscono che i provvedimenti di scarto ex art. 122-bis D.L. 34/2020 sono impugnabili e vanno motivati in modo dettagliato

di Redazione tecnica - 01/10/2025

Cosa accade quando l’Agenzia delle Entrate annulla una comunicazione di cessione del credito con un semplice “non ha superato i controlli di coerenza e regolarità”? Si tratta di un atto interno non contestabile, oppure di un provvedimento che incide direttamente sui diritti del contribuente? E, soprattutto, fino a che punto la motivazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria deve essere specifica e dettagliata per non essere considerata generica?

Cessione del credito e scarto comunicazione: il provvedimento può essere impugnato

Sono domande che riguardano la quotidianità di chi gestisce pratiche fiscali legate ai bonus edilizi. Due recenti decisioni della giustizia tributaria di Avellino — le sentenze n. 721 e 723 del 2025 — hanno affrontato la questione in relazione a due agevolazioni diverse, il Sismabonus e il bonus barriere architettoniche, ma con principi comuni destinati a orientare anche altri casi.

In entrambi i giudizi, i condomìni ricorrenti avevano trasmesso la comunicazione di opzione prevista dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020. L’Agenzia, dopo aver disposto la sospensione ex art. 122-bis, aveva emesso un provvedimento di scarto, giustificato con la formula standard del mancato superamento dei controlli di coerenza e regolarità.

I contribuenti hanno impugnato gli atti, lamentando l’assenza di una motivazione adeguata e sottolineando gli effetti lesivi immediati del diniego: impossibilità di perfezionare la cessione e, quindi, di monetizzare il credito.

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