CILA inefficace e accertamento di conformità: il TAR richiama il Salva Casa

La domanda di sanatoria ex art. 36-bis prevale sui procedimenti di inefficacia e demolizione ancora pendenti, imponendo una nuova istruttoria comunale.

di Redazione tecnica - 30/10/2025

Cosa accade quando un intervento edilizio qualificato come manutenzione straordinaria viene dichiarato inefficace dopo la presentazione di una CILA in sanatoria?

E, soprattutto, come si coordinano oggi i procedimenti sanzionatori con la nuova disciplina dell’accertamento di conformità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 introdotta dal Decreto “Salva Casa”, soprattutto nel caso di contenziosi in corso?

Abusi edilizi e accertamento di conformità: il ruolo del Salva Casa nei contenziosi

Su questi aspetti si è espresso il TAR Emilia Romagna con la sentenza del 20 febbraio 2025, n. 165, in un ricorso contro la dichiarazione, da parte di un Comune, di inefficacia della CILA in sanatoria per la realizzazione di tre abbaini e il conseguente ordine di demolizione delle opere.

Il progettista aveva qualificato l’intervento come manutenzione straordinaria, non incidente sulle parti strutturali e privo di rilevanza ai fini sismici.

Il SUE, sulla base del parere della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, aveva ritenuto ammissibile la realizzazione di un solo abbaino, invitando alla presentazione di una CILA in sanatoria per gli altri due.

La nuova comunicazione, presentata ai sensi dell’art. 16-bis della L.R. n. 23/2004, è stata tuttavia dichiarata inefficace per effetto del successivo parere negativo della Commissione, cui hanno fatto seguito l’ordine di demolizione e l’avvio del procedimento di ripristino d’ufficio, tutti provvedimenti impugnati.

Nel corso del contenzioso, i proprietari avevano però presentato domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia: una scelta che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in quanto il nuovo procedimento di regolarizzazione ha sostituito integralmente quello precedente.

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