Sicurezza lavoro: la nuova Circolare INL su vigilanza subappalti, patente a crediti e modifiche al d.Lgs. 81/2008

Il Decreto Sicurezza ridefinisce la vigilanza nei lavori pubblici: priorità ai subappalti, badge con codice univoco, inasprimento sanzioni e aggiornamento del d.Lgs. 81/2008

di Redazione tecnica - 25/02/2026

È stata pubblicata la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 23 febbraio 2026, n. 1, recante le indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella L. n. 198/2025, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di attività di vigilanza.

Il provvedimento definisce l’assetto applicativo del cosiddetto “Decreto Sicurezza” e definisce in modo operativo la nuova impostazione della vigilanza nei settori a maggiore esposizione al rischio.

Il legislatore è intervenuto su tre direttrici strutturali:

  • concentrazione della vigilanza sulla filiera dell’appalto e del subappalto;
  • rafforzamento degli strumenti di tracciabilità della manodopera e dei flussi informativi;
  • irrigidimento del sistema sanzionatorio, con particolare riferimento alla patente a crediti.

Circolare INL 1/2026 e Decreto Sicurezza: nuova vigilanza su appalti e sicurezza lavoro

La circolare chiarisce che la priorità ispettiva verrà indirizzata verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato, orientando la vigilanza verso i segmenti della filiera considerati maggiormente critici sotto il profilo prevenzionistico e della regolarità del lavoro.

Parallelamente, vengono rafforzati gli obblighi informativi (notifica preliminare integrata), la tracciabilità del personale tramite badge con codice univoco, la disciplina della patente a crediti e il presidio organizzativo attraverso i modelli di gestione conformi alla UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

Il quadro complessivo è quello di un sistema nel quale la sicurezza non è più solo adempimento documentale, ma elemento strutturale di affidabilità organizzativa dell’impresa.

Su queste coordinate si sviluppano le singole disposizioni analizzate dal documento, che meritano un esame tecnico puntuale.

Vigilanza su appalti e subappalti: priorità selettiva e programmazione mirata

Come specificato nel documento, l'INL dispone in via prioritaria i controlli nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato.

La filiera dell’appalto rappresenta il punto di maggiore esposizione al rischio sotto il profilo prevenzionistico e lavoristico tenendo conto di problematiche quali:

  • frammentazione delle responsabilità;
  • sovrapposizione di imprese e lavoratori autonomi;
  • gestione non sempre coerente delle interferenze;
  • maggiore probabilità di irregolarità contrattuali e contributive.

La programmazione ispettiva dovrà fondarsi su tutte le informazioni disponibili, incluse le notifiche preliminari integrate e le banche dati settoriali (agricoltura e logistica).

Per chi opera nei lavori pubblici, questo significa che la coerenza tra assetto contrattuale, autorizzazioni al subappalto e organizzazione della sicurezza sarà un elemento centrale anche sotto il profilo ispettivo.

Come segnala l’INL, la modifica all’Allegato XII del d.Lgs. n. 81/2008 impone che la notifica preliminare riporti:

  • codice fiscale o partita IVA;
  • indicazione delle imprese che operano in regime di subappalto.

La disposizione è immediatamente operativa.

L’indicazione puntuale della filiera consentirà all’organo di vigilanza di intercettare in anticipo i cantieri caratterizzati da maggiore complessità organizzativa.

Badge di cantiere con codice univoco: nuove regole di tracciabilità della manodopera

Il decreto introduce il badge con codice univoco anticontraffazione, interoperabile con il SIISL.

Il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento prevista dal d.Lgs. n. 81/2008, ma ne integra le caratteristiche con un sistema di identificazione rafforzato.

La piena operatività è subordinata all’adozione del decreto ministeriale attuativo, che dovrà definire:

  • modalità di attuazione;
  • misure di controllo e monitoraggio;
  • tipologie di informazioni trattate.

Una volta operativo, il sistema inciderà direttamente sul monitoraggio della manodopera nei cantieri in appalto e subappalto e potrà estendersi ad altri settori a rischio.

Sul piano sanzionatorio, l’estensione del regime previsto dall’art. 55, comma 5, lett. i), del d.Lgs. n. 81/2008 rafforza il presidio in caso di omissioni.

Patente a crediti 2026: decurtazioni per lavoro nero e sanzione minima 12.000 euro

La circolare riporta le implicazioni operative determinate dalle modifiche all’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008.

Decurtazioni per lavoro irregolare

È prevista la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

La disposizione si applica agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Il criterio è oggettivo e proporzionato al numero dei lavoratori irregolari accertati.

Sanzione minima elevata a 12.000 euro

In caso di impresa priva di patente o con punteggio inferiore a 15 crediti, la soglia minima della sanzione amministrativa è fissata in 12.000 euro, oltre al 10% del valore dei lavori.

È prevista inoltre l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Nei lavori pubblici, la perdita o la sospensione della patente può incidere direttamente sulla capacità dell’impresa di proseguire l’esecuzione contrattuale, con un impatto non solo economico, ma anche contrattuale e reputazionale.

Sospensione cautelare in caso di infortunio grave o mortale

In presenza di infortuni con esito mortale o con inabilità permanente, l’INL può sospendere in via cautelare la patente fino a dodici mesi.

Le competenti Procure trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento, che deve fondarsi su una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

Il sistema diventa così più tempestivo e coordinato, con un evidente rafforzamento del presidio nei cantieri ad alto rischio.

Nuove misure prevenzionistiche nel d.Lgs. 81/2008 dopo il Decreto Sicurezza

Il decreto interviene su diversi articoli del d.Lgs. n. 81/2008 incidendo su misure generali di tutela, dispositivi di protezione, lavori in quota e formazione.

Prevenzione di condotte violente o moleste

Tra le misure generali di tutela di cui all’art. 15 viene inserita la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.

L’obbligo riguarda i luoghi rientranti nel campo di applicazione del Titolo II e impone al datore di lavoro un’integrazione del DVR sotto il profilo del rischio organizzativo e relazionale.

La valutazione del rischio dovrà quindi considerare anche fattori connessi a dinamiche interne e contesti lavorativi potenzialmente critici.

Cadute dall’alto: priorità a parapetti e reti nel nuovo art. 115 del d.Lgs. 81/2008

La riformulazione dell’art. 115 del d.Lgs. n. 81/2008 ribadisce un principio tecnico fondamentale: priorità ai sistemi di protezione collettiva rispetto a quelli individuali.

Tra le misure collettive assumono carattere prioritario:

  • parapetti;
  • reti di sicurezza.

I sistemi individuali vengono ricondotti a quattro tipologie:

  • sistemi di trattenuta;
  • sistemi di posizionamento sul lavoro;
  • sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
  • sistemi di arresto caduta.

I primi tre sistemi hanno priorità rispetto al sistema di arresto caduta.

La modifica impone una gerarchia tecnica chiara nella progettazione delle opere provvisionali e nella redazione del PSC e dei POS.

Scale verticali permanenti oltre 5 metri: nuove regole tecniche dal 2026

L’art. 113 viene riformulato con riferimento specifico alle scale verticali permanenti, ossia quelle:

  • fissate a un supporto;
  • utilizzate come mezzo di accesso;
  • con altezza superiore a 5 metri;
  • con inclinazione superiore a 75 gradi.

Le scale devono essere dotate, in alternativa:

  • di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • oppure di una gabbia di sicurezza.

La scelta deve essere motivata sulla base della valutazione del rischio.

Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 è previsto un differimento dell’efficacia al 1° febbraio 2026, consentendo l’adeguamento tecnico.

Nei cantieri e negli stabilimenti industriali questo comporta la necessità di una verifica puntuale dell’esistente e, se necessario, l’aggiornamento delle procedure operative.

DPI e DVR: obbligo di individuare gli indumenti di lavoro con funzione protettiva

Viene precisato che l’obbligo di manutenzione e controllo si estende anche agli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

Questo comporta che il DVR debba identificare in modo esplicito quali indumenti rientrano tra i DPI.

In sede ispettiva, l’assenza di tale individuazione potrà costituire elemento di contestazione.

Aggiornamento RLS anche sotto i 15 dipendenti: cosa cambia nel 2026

L’obbligo di aggiornamento periodico del RLS viene esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori. Le modalità saranno definite dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità.

È inoltre previsto il superamento del riferimento al libretto formativo del cittadino, sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore e dal fascicolo sociale e lavorativo, con integrazione nel SIISL.

Sorveglianza sanitaria 2026: visite in orario di lavoro e controlli per alcol e stupefacenti

Il decreto chiarisce espressamente che le visite mediche devono essere computate nell’orario di lavoro, ad eccezione di quelle preassuntive.

Viene inoltre introdotta la possibilità di effettuare una visita medica in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, per attività ad elevato rischio infortuni.

Il riferimento al “ragionevole motivo” impone una gestione prudente e tecnicamente motivata, in attesa della definizione delle modalità applicative nell’ambito dell’Accordo Stato-Regioni.

Il medico competente assume inoltre un ruolo attivo nella promozione della prevenzione oncologica, con obbligo informativo nei confronti dei lavoratori.

Modelli organizzativi e ISO 45001: presunzione di conformità nel d.Lgs. 81/2008

L’art. 30 del d.Lgs. n. 81/2008 viene aggiornato sostituendo il riferimento alla OHSAS 18001 con la UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

I modelli organizzativi conformi alla ISO 45001 o alle Linee guida UNI-INAIL si presumono conformi ai requisiti dell’art. 30 per le parti corrispondenti.

Per le imprese che operano negli appalti pubblici, il sistema di gestione della sicurezza assume una rilevanza strategica non solo prevenzionistica ma anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa.

Protezione civile e sicurezza lavoro: nuova disciplina nel d.Lgs. 81/2008

La disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato di protezione civile viene inserita direttamente nel d.Lgs. n. 81/2008 attraverso l’introduzione dell’art. 3-bis.

Vengono definiti:

  • ambito soggettivo;
  • obblighi del legale rappresentante;
  • formazione, DPI e sorveglianza sanitaria dei volontari;
  • limiti di equiparazione ai fini sanzionatori.

Si tratta di un riordino sistematico che integra definitivamente il settore nel quadro del testo unico.

Circolare INL 1/2026: cosa cambia per imprese, subappalti e sicurezza nei lavori pubblici

La Circolare INL n. 1/2026 rende evidente la logica di fondo del Decreto Sicurezza, con scelte che incidono direttamente sull’organizzazione del cantiere, sulla gestione del rischio interferenziale e sulla responsabilità datoriale, con effetti rilevanti anche nella contrattualistica pubblica.

Il quadro complessivo che emerge dalle singole disposizioni è quello di un sistema nel quale la sicurezza non è più solo un adempimento documentale, ma un parametro oggettivo di valutazione dell’affidabilità organizzativa dell’impresa.

È su questo impianto che si misurerà, nei prossimi mesi, la tenuta organizzativa delle imprese e la qualità effettiva dei sistemi di gestione della sicurezza.

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