Impugnazione bando: la differenza tra clausole immediatamente escludenti e penalizzanti
La sentenza del TAR Sicilia 2853/2025: l’amministrazione può legittimamente limitare la platea dei partecipanti, purché le prescrizioni siano coerenti con l’oggetto dell’appalto e non abnormi o discriminatorie
Può un operatore economico che non partecipa a una gara contestare la lex specialis? E quali clausole devono essere considerate “immediatamente escludenti”, tali da legittimare un’impugnazione preventiva?
La sentenza del TAR Sicilia del 6 ottobre 2025, n. 2853, offre un nuovo e articolato chiarimento su questi temi, ribadendo l’importanza del principio di proporzionalità nella fissazione dei requisiti tecnici e dei limiti al sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali della stazione appaltante.
Clausole del bando: la differenza tra escludenti e penalizzanti
Nel caso in esame, una società operante nel settore della diagnostica medica ha impugnato il bando e il capitolato speciale di una procedura aperta per la fornitura “in service” di apparecchiature di laboratorio, lamentando che alcune caratteristiche tecniche minime fossero irragionevoli, discriminatorie e tali da restringere ingiustificatamente la concorrenza.
L’impresa, tuttavia, non aveva presentato domanda di partecipazione alla gara, ritenendo che i requisiti imposti avessero natura “escludente”.
La stazione appaltante, dal canto suo, aveva risposto ai dubbi dei concorrenti pubblicando alcuni chiarimenti con i quali aveva precisato che determinate prescrizioni costituivano meri refusi e non modifiche sostanziali della lex specialis.
Per comprendere la decisione del TAR, è utile considerare l’orientamento ormai consolidato ribadito dallo stesso tribunale amministrativo, che bilancia il principio di favor partecipationis con la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella definizione dei requisiti di partecipazione.
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