Clausole sociali, verifica offerta e buona fede: quando il ricorso diventa abuso del processo

Con una recente sentenza, il CGARS chiarisce i limiti della tutela processuale negli appalti e la reale portata della clausola sociale nel Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 04/12/2025

Quando un operatore economico impugna l’aggiudicazione, fino a che punto può spingersi nella critica all’offerta del concorrente senza finire per mettere in discussione, prima ancora, la propria stessa posizione in gara? E come si concilia la logica del contenzioso con il dovere di buona fede e correttezza che permea l’intero ordinamento, anche sul piano processuale?

Infine: che cosa resta, in concreto, della clausola sociale e del vincolo di stabilità occupazionale quando si incrociano Codice dei contratti, CCNL di settore e verifica di anomalia?

Su questi piani si è mossa la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 23 ottobre 2025, n. 801, che ha offerto un doppio chiarimento: da un lato ha rimarcato i limiti all’azione in giudizio alla luce del principio nemo potest venire contra factum proprium; dall’altro ha ribadito natura ed estensione degli obblighi derivanti dalle clausole sociali e il ruolo della stazione appaltante nella verifica di anomalia dell’offerta.

Clausole sociali e buona fede: l'intervento del CGARS

La vicenda ha riguardato una procedura di affidamento di servizi (vigilanza e attività connesse) bandita ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare conteneva una clausola sociale in linea con il nuovo Codice: richiesta di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto precedente, assorbimento prioritario dei lavoratori e rispetto di specifici obiettivi di occupazione giovanile e femminile.

La lex specialis prevedeva, tra l’altro:

  • l’obbligo per i concorrenti di accettare integralmente la documentazione di gara, incluse le clausole sociali;
  • la presentazione, nella busta tecnica, di un progetto di assorbimento del personale, volto a illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale;
  • il collegamento della clausola agli obblighi imposti dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che vincola l’aggiudicatario, e non genericamente tutti i partecipanti, al rispetto di determinati obblighi assunzionali nella fase esecutiva.

L’operatore secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione lamentando, in sostanza, tre profili:

  • la presunta mancanza, nell’offerta dell’aggiudicatario, di un impegno specifico e formalizzato al rispetto della clausola sociale;
  • la contraddittorietà tra l’impegno al riassorbimento del personale e le successive giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia (con riferimento al numero effettivo di unità assorbite e al monte ore);
  • l’inattendibilità dell’offerta economica, proprio alla luce dei costi della manodopera e degli obblighi occupazionali.

Il TAR aveva già respinto il ricorso. L’appellante ha riproposto le stesse censure in secondo grado, ma il CGARS ha confermato integralmente la decisione, aggiungendo un tassello di sistema sul piano dell’abuso del processo.

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