Intelligenza artificiale e professione: come cambia il Codice deontologico degli Ingegneri

L’aggiornamento del Codice deontologico introduce regole specifiche per l’utilizzo dei sistemi di IA: la prestazione deve restare espressione prevalente dell’attività intellettuale dell’ingegnere, che mantiene autonomia di giudizio e responsabilità ed è tenuto a informare preventivamente il committente

di Redazione tecnica - 16/09/2026

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

Con l’aggiornamento del Codice deontologico degli Ingegneri italiani, approvato dal CNI il 23 giugno 2026, l’intelligenza artificiale entra nelle regole che disciplinano l’esercizio della professione.

Il tema torna di attualità anche a seguito del recepimento da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, che nella seduta dell’8 settembre 2026 ne ha deliberato l’adozione, richiamando espressamente le novità introdotte dalla

Il Codice recepisce le novità introdotte dalla Legge n. 132/2025 e interviene sui doveri dell’ingegnere, sulla riservatezza e sulla formazione professionale. La novità principale è però rappresentata dal nuovo art. 13, interamente dedicato ai sistemi di Intelligenza Artificiale.

La disposizione ammette espressamente l’utilizzo dell’IA nell’attività professionale, ma fissa il confine tra supporto tecnologico e prestazione tecnica: il risultato deve continuare a derivare in misura prevalente dall’attività intellettuale dell’ingegnere.

L’IA può quindi assistere il professionista, accelerare alcune attività e supportare le valutazioni, ma non può sostituirlo né sul piano tecnico né su quello deontologico. Il punto non è tanto quanta intelligenza artificiale venga utilizzata, quanto il ruolo che l’ingegnere continua ad avere nel processo, dovendo essere in grado di comprendere ciò che lo strumento produce, verificarlo, valutarlo e assumersene la responsabilità.

Codice deontologico degli Ingegneri: come cambia l’uso dell’IA

Già nelle Premesse il Codice riconosce l’evoluzione tecnologica e digitale come un elemento rilevante per lo sviluppo della professione, richiamando per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale i principi di sicurezza, trasparenza, non discriminazione, affidabilità e responsabilità professionale.

L’art. 3 aggiunge tra i doveri dell’ingegnere la promozione dell’innovazione scientifica e tecnologica e l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali e dei sistemi di IA, nel rispetto delle norme vigenti, dei principi etici della professione e della tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente.

Il Codice prende quindi atto di strumenti ormai presenti nell’attività professionale, senza considerarli incompatibili con il lavoro dell’ingegnere. La questione diventa piuttosto stabilire fino a che punto possano intervenire nella prestazione senza sostituire il professionista.

IA e prestazione professionale: l’attività intellettuale resta dell’ingegnere

Il nuovo art. 13 consente all’ingegnere di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per attività strumentali e di supporto tecnico-operativo, ma pone una condizione precisa: la prestazione deve costituire il risultato prevalente dell’attività intellettuale del professionista.

L’IA può essere impiegata nell’elaborazione di dati, nella ricerca di informazioni, nelle verifiche o nella predisposizione di analisi ed elaborazioni tecniche, ma il suo utilizzo non può ridurre l’ingegnere al ruolo di semplice validatore di un risultato prodotto automaticamente.

Lo stesso articolo stabilisce che l’impiego dell’IA non può sostituire l’autonomia e l’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico, del professionista. L’output prodotto dal sistema può quindi entrare nel processo di lavoro, ma deve essere verificato e valutato prima di essere utilizzato nell’ambito della prestazione.

A questo si aggiungono i principi di controllo umano, responsabilità, proporzionalità, affidabilità tecnica, cibersicurezza e prevenzione del rischio, richiamati dal Codice anche in relazione al Regolamento (UE) 2024/1689.

Assume quindi rilievo non soltanto lo strumento utilizzato, ma soprattutto il peso che gli viene attribuito nella formazione del risultato professionale e la capacità dell’ingegnere di controllarne l’affidabilità.

Uso dell’IA: quali informazioni deve ricevere il committente

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il rapporto con il cliente.

L’art. 13.4 stabilisce che l’ingegnere deve informare preventivamente e in forma completa il committente dell’utilizzo di sistemi di IA nell’espletamento dell’incarico, precisandone caratteristiche e finalità.

L’impiego dell’intelligenza artificiale non rimane quindi una scelta organizzativa interna allo studio. Se questi strumenti vengono utilizzati nell’esecuzione della prestazione, il committente deve esserne informato e deve conoscere la funzione che assumono nell’ambito dell’incarico.

La mancata o incompleta informazione, così come l’utilizzo improprio dei sistemi di IA, costituisce una violazione deontologica suscettibile di sanzione disciplinare.

L’obbligo informativo entra così nella gestione dell’incarico e apre anche un tema operativo: individuare, in relazione agli strumenti utilizzati e alle attività svolte, quali informazioni debbano essere fornite al cliente e con quale livello di dettaglio.

Responsabilità professionale e IA: l’ingegnere resta responsabile dei risultati

È probabilmente il punto centrale dell’intero aggiornamento: il Codice stabilisce espressamente che il ricorso all’intelligenza artificiale non può in nessun caso costituire un’esimente rispetto agli obblighi deontologici.

Se l’ingegnere utilizza nella propria prestazione un risultato prodotto attraverso un sistema di IA, resta quindi tenuto a verificarlo prima di farlo proprio. L’origine automatizzata dell’elaborazione non trasferisce altrove la responsabilità professionale.

La previsione è strettamente collegata all’autonomia di giudizio: se la decisione tecnica deve restare dell’ingegnere, anche la responsabilità per quella decisione continua a fare capo al professionista.

La stessa regola vale quando i sistemi di IA sono utilizzati da dipendenti o collaboratori. Il comma 7 dell’art. 13 mantiene infatti ferma la responsabilità professionale e deontologica dell’ingegnere anche per le attività svolte e per i risultati prodotti nell’ambito della propria organizzazione.

Delegare materialmente l’utilizzo dello strumento non significa, dunque, delegare la responsabilità. Diventa per questo essenziale anche la supervisione delle attività svolte all’interno dello studio.

IA, riservatezza e formazione: gli obblighi per l’ingegnere

L’aggiornamento interessa anche due aspetti direttamente collegati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale: la protezione delle informazioni e la preparazione professionale.

Il nuovo comma 6.3 impone all’ingegnere che utilizza sistemi di IA di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, la tutela delle informazioni riservate e della proprietà intellettuale.

Il tema riguarda soprattutto i sistemi nei quali possono essere inseriti documenti, dati progettuali, elaborati tecnici o informazioni relative alla committenza. Il professionista deve quindi valutare anche le modalità con cui tali contenuti vengono trattati e protetti dallo strumento utilizzato.

Sul versante della formazione, il nuovo comma 7.3 prevede invece che l’ingegnere aggiorni le proprie competenze anche rispetto alle tecnologie digitali avanzate, ai sistemi di intelligenza artificiale e ai metodi computazionali utilizzati nell’esercizio della professione.

L’utilizzo dell’IA richiede quindi qualcosa in più della semplice capacità di servirsi di uno strumento. Per verificarne i risultati e assumersene la responsabilità occorre conoscerne caratteristiche, limiti e possibili criticità.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.