Codice dell’edilizia: iter, tempistiche e criticità del metodo scelto dal Governo
Una lettura tecnica del percorso legislativo: chi scriverà davvero il nuovo Codice, quali sono i passaggi obbligati e perché il transitorio diventa decisivo
Cosa c’è e cosa manca nella delega
Nel comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri si legge che “l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha la finalità di porre chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)”.
Un obiettivo ambizioso e, almeno nelle intenzioni, condivisibile. Dopo la riforma del Titolo V (Legge cost. n. 3/2001), infatti, il settore edilizio è stato interessato da un proliferare di normative regionali che, pur legittime, hanno generato forti disomogeneità nell’applicazione delle norme sul territorio nazionale. Basti pensare alle differenze nella disciplina delle variazioni essenziali o delle modalità procedurali.
Resta da capire come i LEP potranno realmente intervenire per assicurare standard uniformi: si tratta di un terreno potenzialmente delicato, in cui non è escluso che possano emergere conflitti di competenza tra Stato e Regioni.
Sul piano dei contenuti, l’art. 2 della delega espone principi e criteri direttivi difficilmente contestabili. Ma è un dato ricorrente: quasi tutte le leggi delega contengono criteri formalmente “condivisibili”, mentre le criticità emergono nella fase attuativa. Ed è proprio su questa fase che si concentrano i due aspetti più rilevanti:
- il metodo con cui verrà redatto il nuovo Codice;
- le tempistiche della sua entrata in vigore.
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