Collaudo dei lavori OG2: il restauratore è sempre obbligatorio?

Il parere MIT n. 3865/2025 chiarisce che, nei lavori su beni vincolati, la presenza del restauratore nel collaudo non dipende dal tipo di intervento ma dalla natura del bene

di Redazione tecnica - 15/01/2026

Nel collaudo dei lavori su beni culturali il problema non è quasi mai capire come verificare l’esecuzione delle opere, ma con quali competenze farlo.

È soprattutto nei lavori in OG2 che questo nodo emerge con maggiore evidenza, perché la disciplina del collaudo non consente valutazioni elastiche sulla composizione dell’organo chiamato a verificare l’intervento. Il dubbio operativo ricorrente riguarda, in particolare, la necessità di includere la figura del restauratore anche quando le lavorazioni eseguite non incidono su apparati decorativi, affreschi o superfici storiche di pregio.

La domanda, allora, è inevitabile: se i lavori rientrano formalmente nella OG2 ma non toccano elementi di particolare pregio, ha davvero senso imporre la presenza del restauratore anche in sede di collaudo?

Collaudo dei lavori OG2 e restauratore: la posizione del MIT

A questo interrogativo ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3865 dell’11 dicembre 2025, chiarendo la questione in modo netto e lasciando poco spazio a letture “elastiche”.

Il quesito sottoposto al MIT è tutt’altro che teorico e riflette una situazione frequente nella pratica delle stazioni appaltanti. Si tratta di lavori di ristrutturazione o recupero su un immobile vincolato, correttamente inquadrati nella categoria OG2, che però non interessano apparati decorativi, affreschi o finiture storiche. In sostanza, interventi che molti definirebbero “ordinari”, almeno sul piano materiale.

Da qui il dubbio: in un caso del genere, l’obbligo previsto dall’art. 22, comma 1, dell’Allegato II.18 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) deve essere applicato comunque? Oppure è possibile ritenere sufficiente un organo di collaudo privo della figura del restauratore?

Quadro normativo di riferimento

Il punto di partenza non può che essere l’art. 22 dell’Allegato II.18 al D.Lgs. n. 36/2023.

La disposizione, per i lavori rientranti nella OG2, non fa alcuna distinzione legata alla tipologia dell’intervento ma prevede semplicemente che l’organo di collaudo comprenda anche un restauratore, con esperienza almeno quinquennale e competenze coerenti con l’intervento.

Questo assetto è coerente con l’art. 133 del Codice dei contratti, che rimette proprio all’Allegato II.18 la disciplina dei livelli di progettazione, dei requisiti e delle modalità di collaudo per i lavori nel settore dei beni culturali.

Il dato testuale, già di per sé, non sembra lasciare molto spazio a interpretazioni selettive.

La posizione del MIT: conta il vincolo, non “quanto è pregiato” l’intervento

Il parere del MIT prende posizione in modo esplicito e, per certi versi, prevedibile. Secondo il Ministero, l’obbligo di includere il restauratore nell’organo di collaudo non dipende dalla natura puntuale delle lavorazioni, ma dal fatto che l’intervento riguardi un bene culturale sottoposto a tutela.

La ratio della norma non è legata alla presenza di affreschi o decorazioni, ma alla necessità che il collaudo venga svolto con competenze idonee a valutare l’impatto complessivo dell’intervento sull’integrità del bene.

Anche un’operazione apparentemente neutra – una manutenzione ordinaria, la sostituzione di elementi non originali, una pulizia – può incidere sull’equilibrio del bene vincolato. Ed è proprio per questo che, secondo il MIT, la presenza del restauratore non può essere esclusa a monte.

In altre parole, una volta accertato che l’intervento ricade in OG2 e riguarda un bene tutelato, la composizione dell’organo di collaudo è una conseguenza automatica.

Una lettura che chiude la porta alle scorciatoie operative

Il chiarimento è importante perché intercetta una prassi che, soprattutto nei lavori meno complessi, tende a “ridurre” il collaudo a una verifica prevalentemente tecnica ed esecutiva.

Il MIT ribadisce che, nel settore dei beni culturali, il collaudo ha una funzione diversa e più ampia. Non serve solo a verificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte, ma anche che non abbiano compromesso, neppure indirettamente, il valore tutelato del bene.

Da questo punto di vista, l’assenza del restauratore non è una semplificazione innocua, ma un potenziale vizio procedurale, soprattutto se emergono contestazioni o verifiche a posteriori.

Conclusioni operative

Il parere n. 3865/2025 del MIT non cambia le regole del gioco, ma serve a rimettere ordine in una lettura che, nella pratica, tende spesso a piegarsi alle esigenze organizzative più che al dato normativo.

Il nodo non sta nel tipo di lavorazione eseguita, né nel fatto che l’intervento abbia inciso o meno su elementi di particolare pregio artistico. Sta, molto più semplicemente, nella natura del bene su cui si interviene. Quando un immobile è sottoposto a tutela, ogni intervento – anche quello che appare più neutro o ordinario – deve essere valutato tenendo conto della sua possibile incidenza sull’integrità complessiva del bene.

È in questa logica che va letta la previsione dell’art. 22 dell’Allegato II.18: il restauratore non è una figura “aggiuntiva” da coinvolgere solo nei casi più complessi, ma una competenza che il legislatore ha ritenuto necessaria ogni volta che il collaudo riguarda lavori OG2. Non perché tutti gli interventi siano uguali, ma perché il contesto in cui si inseriscono non lo è.

Il chiarimento del MIT, in questo senso, elimina l’idea che si possa graduare l’obbligo in base a valutazioni ex ante sulla rilevanza dell’intervento. Una volta accertato il vincolo e la qualificazione in OG2, la composizione dell’organo di collaudo non è più una variabile, ma un passaggio obbligato.

Ed è probabilmente questo l’aspetto più utile del parere: ricordare che, nel settore dei beni culturali, il collaudo non è il momento in cui “chiudere la pratica” nel modo più rapido possibile, ma una fase in cui occorre verificare se quanto realizzato è davvero compatibile con le esigenze di tutela che giustificano, a monte, regole più stringenti rispetto agli appalti ordinari.

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