Collegio Consultivo Tecnico e dipendenti pubblici: come va trattato il compenso

La disciplina del Codice dei contratti, i limiti economici dell’Allegato V.2 e l’inquadramento retributivo, fiscale e previdenziale del componente CCT nominato dalla stazione appaltante

di Pier Luigi Gianforte - 04/02/2026

Tra le varie peculiarità ed aspetti innovativi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) vi è sicuramente quella di implementare, e vieppiù favorire, la soluzione extragiudiziale delle problematiche sorte in un appalto.

Un posto di rilievo tra i mezzi adottati a tal fine lo ricopre il Collegio Consultivo Tecnico (CCT), che, in via preventiva al giudizio ordinario, viene reso destinatario di “quesiti” formulati dalle parti ed attinenti criticità afferenti alla commessa.

Il CCT, secondo le finalità prospettate nel D.Lgs. n. 36/2023, svolge pertanto una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell’esecuzione dei contratti fin dall’avvio, al fine di prevenire l’insorgenza di questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni.

In ragione di tali aspetti, il medesimo Organo è stato concepito dal Legislatore come strumento di prevenzione e risoluzione delle controversie, e delle dispute tecniche di ogni natura, originatesi nel corso dell’esecuzione del contratto, allo scopo di garantire la celere esecuzione (in ossequio al principio del risultato ex art. 1, D.Lgs. n. 36/2023) della prestazione a regola d'arte.

Evoluzione normativa e collocazione sistematica del CCT

Dal D.Lgs. 50/2016 al correttivo del 2017

Il CCT, tuttavia, ha avuto un percorso tortuoso stante che tale Organo era già presente nell’art. 207 del D.lgs. 50/2016 e successivamente abrogato dall’art. 121 del correttivo (D.lgs. 56/2017) per i rilievi avanzati dal Consiglio di Stato con il parere n. 855/2016 (attinenti alla genericità dell’oggetto e alla non definita compatibilità con l’accordo bonario e con i compiti della Camera arbitrale).

La disciplina vigente nel D.Lgs. 36/2023

Attualmente, dopo una temporanea reintroduzione nel D.L. n. 32/2019 ed una successiva regolamentazione contenuta nel D.L. n. 76/2020, il predetto istituto vede la sua compiuta statuizione negli artt. 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché nell’Allegato V.2 del medesimo Codice; in ultimis ha avuto un’ultima rimodulazione legislativa mediante l’emanazione del Decreto Legislativo n. 209, avvenuto in data 31.12.2024.

Funzione e finalità del Collegio Consultivo Tecnico

Le ragioni fondanti tale istituto, e le modalità del di esso funzionamento, possono essere ravvisate nel dettato testuale dell’art. 215 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ove si evidenzia che “Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2” , e nel richiamato Allegato che stabilisce, all’art. 1, come “Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.” mentre all’art. 2 prevede che " I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.”

Il caso operativo: il dipendente della stazione appaltante come componente del CCT

Nell’odierno articolo, nello specifico, si vuole esaminare il caso, molto frequente nella prassi, in cui la Stazione appaltante nomina quale membro di fiducia all’interno del Collegio un proprio dipendente, con annessi risvolti sul carattere retributivo o non, e consequenziale trattamento fiscale, degli onorari liquidati e corrisposti in virtù di tale qualifica attribuita allo stesso.

Quantificando, innanzitutto, la misura di tale compenso apprendiamo che (a valle della modifica apportata dal Dlgs “Correttivo 209/24) l'articolo 1, comma 4, dell’All. V.2 precisa che la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76/2020, poi operativamente recepito dalle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS, ora MIT) del 17 gennaio 2022.

Limiti economici e criteri di determinazione

Secondo queste disposizioni, valide per i collegi composti da tre componenti, il limite è:

  • 0,50% del valore dell'appalto per lavori di importo fino a 50 milioni di euro.
  • 0,25% per la quota eccedente per la parte di valore compresa tra 50 e 100 milioni di euro (con percentuali ulteriormente a scalare per importi superiori).

Ripartizione del compenso e articolazione tra parte fissa e variabile

È opportuno segnalare che il limite dello 0,50% si riferisce al compenso complessivo di tutto il Collegio, non al singolo componente; tale emolumento, inoltre, è a carico delle parti (Committente e parte appaltatrice) nella misura del 50% ciascuna, e si divide in una parte fissa (proporzionata al valore dell'opera) e una parte variabile (legata ai pareri o determinazioni emessi). Per ogni componente vige anche un ulteriore limite, sempre ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell’All. V.2, ovvero che il compenso totale (fisso + variabile) non può superare il triplo della parte fissa.

Inquadramento del compenso per il dipendente pubblico

Passando all’aspetto fattuale del caso in esame, va innanzitutto stabilito come vada corrisposto il compenso al membro CCT – dipendente Stazione appaltante: premetto che la questione è complessa e richiede un approccio multidisciplinare per cui il presente parere deve intendersi evidentemente preliminare e quale spunto di riflessione.

L’art. 5 del citato Allegato V.2 prevede che: “Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” (che regola la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti).

Trattandosi di un dipendente dell'Ente, il compenso deve, a mio sommesso parere, giocoforza transitare dal cedolino paga.

Il principio di onnicomprensività del trattamento economico

Ciò si evince esaminando i principali orientamenti della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti sulla questione relativa ai compensi dei dipendenti pubblici per incarichi legati ad appalti: essi si fondano sul “principio dell'onnicomprensività del trattamento economico, mitigato dalle deroghe previste dal Codice dei Contratti attuale, in virtù del quale il “trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall’Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto (Corte Cassazione n. 6521 del 12.03.2024).

Nel caso specifico esaminato dagli Ermellini si verteva di un dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un incarico di Responsabile della Divisione 4^ dello stesso (“Regolazione e monitoraggio dei lavori pubblici”) che aveva svolto nel triennio 2010-2013 l’ulteriore incarico di Responsabile della Divisione 2^ (“Contratti pubblici e normativa comunitaria”) senza percepire alcuna retribuzione; la Suprema Corte, con l’ordinanza sopra citata, ravvisava la violazione dell’art. 60 - commi 1 e 2 - del CCNL comparto Area I Dirigenza che statuisce “1. In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. – 2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell’amministrazione”.

Natura del rapporto e distinzione dagli incentivi alle funzioni tecniche

Nell’ipotesi oggetto di vaglio, infatti, non si tratterebbe di un incarico libero-professionale esterno, ma di una prestazione che amplia i doveri d'ufficio.

D’altro canto I compensi per il CCT, pur essendo erogati a dipendenti interni, non sono assimilabili agli "incentivi alle funzioni tecniche"(così come previsti dall’ art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel richiamato All. I.10 dello stesso) ma sono somme corrisposte "in ragione del rapporto di lavoro" tra il dipendente e la SA.

Poiché l'incarico è conferito dall'amministrazione di appartenenza e l'attività è prestata dal dipendente in virtù della sua qualifica professionale, il compenso è, inoltre, assoggettato a contribuzione previdenziale.

Trattamento fiscale del compenso

Ai fini fiscali, tali somme sono classificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. b del TUIR, che recita testualmente “1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: ………. b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”) in quanto derivanti da un incarico conferito dall'amministrazione di appartenenza in ragione dell'ufficio.

Peraltro, vi sono pronunce (Agenzia Entrate parere n. 130 del 06.06.2024; Agenzia Entrate parere n. 222 del 29.03.2021) che sostengono come ogni somma erogata dal datore di lavoro pubblico al dipendente, che non sia mero rimborso spese documentato, costituisce reddito da lavoro dipendente (o assimilato) ed addirittura “le somme liquidate in sede giurisdizionale costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.”

Trattamento previdenziale e contributivo

In ordine al trattamento previdenziale, le somme sarebbero assoggettate a contribuzione previdenziale ordinaria (ai fini pensionistici e TFS/TFR) poiché erogate, nei fatti, "in dipendenza del rapporto di lavoro" (INPS Circolare n. 6 del 16 gennaio 2014).

Il compenso sarebbe soggetto anche ad IRAP a carico dell'Ente, trovando applicazione la tassazione IRPEF ordinaria (aliquota massima del dipendente o conguaglio a fine anno) e le addizionali regionali/comunali.

Modalità di corresponsione del compenso e profili cautelativi

In un’ottica cautelativa, nel caso di designazione di un proprio dipendente, si è del parere  che il 50% del compenso dovuto dall'appaltatore debba anch’esso essere erogato direttamente al Comune (e non al dipendente), il quale poi erogherà l'intera somma (lordo dipendente) al lavoratore tramite busta paga, trattenendo gli oneri riflessi e le ritenute di legge.

Considerazioni conclusive

Il presente parere ha evidente carattere generale necessitando di approfondimenti sugli aspetti fiscali peraltro su una tematica di recente istituzione e sui cui incidono anche le regole proprie legate all’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.

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