Il sistema degli appalti pubblici vive da anni una stagione di profonda rielaborazione, nella quale la ricerca di efficienza, certezza e tempestività ha spinto il legislatore verso modelli di risoluzione anticipata dei conflitti. In questo scenario, il Collegio consultivo tecnico (CCT) rappresenta il tentativo più maturo di dare attuazione concreta al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 36/2023, inteso come strumento di garanzia della regolare esecuzione dei contratti.
Il focus “Il Collegio consultivo tecnico dopo il correttivo” del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato Carmine Volpe offre una lettura lucida e sistematica delle modifiche introdotte dal d.Lgs. n. 209/2024, mettendo in evidenza pregi e contraddizioni di un istituto che, pur nella sua razionalità di fondo, continua a risentire della fragilità normativa che caratterizza la materia dei contratti pubblici.
Collegio Consultivo Tecnico: la collocazione del CCT nel nuovo Codice e la sua evoluzione
La disciplina del CCT è contenuta nel Libro V, Parte I, Titolo II del Codice dei contratti pubblici, dedicato ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (artt. 215–219). Si tratta, dunque, di un meccanismo di composizione stragiudiziale delle controversie, collocato nella fase esecutiva e alternativo — ma non sostitutivo — della tutela dinanzi al giudice ordinario.
L’istituto si fonda sui principi cardine del nuovo Codice: risultato, fiducia e accesso al mercato. La sua funzione è quella di prevenire o risolvere rapidamente dispute tecniche, evitando che la conflittualità tra stazione appaltante e operatore economico si traduca in contenzioso e paralisi esecutiva. È una misura coerente con la logica del PNRR, in cui il rispetto dei tempi di realizzazione costituisce parametro di efficacia amministrativa
Le novità introdotte dal correttivo 2024
Con il d.lgs. n. 209/2024, il legislatore ha ridisegnato in modo profondo la fisionomia del CCT.
Le principali novità riguardano:
- la limitazione dell’obbligatorietà ai soli contratti di lavori pubblici sopra soglia europea, mentre per servizi e forniture la costituzione è rimessa alla valutazione delle parti;
- la previsione di un CCT “ante operam”, chiamato a intervenire già nella fase di definizione progettuale o di gara;
- l’obbligo di acquisizione del parere del collegio in caso di iscrizione di riserve, proposte di variante e risoluzione contrattuale;
- la possibilità, previo accordo delle parti, di attribuire valore di lodo contrattuale alle determinazioni del CCT, con effetti vincolanti di natura negoziale;
- la riduzione del compenso fisso massimo per i collegi relativi a contratti di importo superiore al miliardo di euro;
- l’estensione dell’obbligo di riunioni periodiche di monitoraggio dell’andamento dei lavori, mutuato dall’esperienza dei cantieri PNRR.