Compensi dei collaudatori esterni e incentivi: il MIT su criteri, ripartizione e applicazione temporale
Il Ministero conferma la distinzione tra incentivi interni e compensi esterni e definisce come ripartire le somme e quale disciplina applicare ai collaudi non ancora insediati
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, la distinzione tra attività svolte dal personale interno e attività svolte da personale appartenente ad altre amministrazioni non è solo funzionale ma anche contabile.
L’art. 45 disciplina gli incentivi tecnici, l’art. 116, comma 4-bis, delimita la loro portata, mentre l’art. 29 dell’Allegato II.14 richiama espressamente criteri tariffari esterni e obblighi di riversamento previsti dall’art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008.
La questione non riguarda solo il “quanto”, ma anche il “come” e il “dove” devono essere destinate le somme corrisposte ai collaudatori esterni.
Compensi ai collaudatori esterni alla SA: i chiarimenti del MIT
Ne possono derivare quindi dubbi operativi rilevanti, come quelli proposti da una SA al supporto giuridico del MIT nel parere del 19 novembre 2025, n. 3786: quando un collaudo viene affidato a personale di un’altra amministrazione, come devono essere determinati i compensi?
La parte di incentivo non riconoscibile a chi non appartiene alla stazione appaltante può essere considerata economia?
E cosa accade alle commissioni di collaudo nominate prima del 1° gennaio 2025 ma non ancora insediate?
Nello specifico l’Amministrazione ha chiesto se sia corretto che per il personale appartenente alla stessa stazione appaltante, gli oneri vanno individuati tra gli incentivi di cui all'art. 45 del Codice, mentre per il personale appartenente ad altre stazioni appaltanti, i compensi vanno calcolati secondo quanto previsto dall'art. 29 dell'allegato II.14 del Codice. Inoltre, in quest'ultimo caso, si chiede se sia corretta l'interpretazione per cui la quota parte di incentivi non liquidabili ai collaudatori di altre stazioni appaltanti costituisca economia.
Infine, se l'art. 29 citato vada applicato anche a commissioni di collaudo nominate prima del 1° gennaio 2025 ma ancora non insediate.
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