Per geometri, ingegneri e architetti, oggi non è più sufficiente mantenersi aggiornati sulle norme tecniche, in continua evoluzione, e sulle modifiche legislative che interessano il settore delle costruzioni. È altrettanto indispensabile seguire con attenzione le sentenze e in particolare gli orientamenti della Corte di Cassazione, che non solo contribuiscono a definire sempre più chiaramente il perimetro delle responsabilità professionali, ma forniscono indicazioni concrete su come i giudici interpretano gli obblighi di progettisti, direttori dei lavori e consulenti tecnici. Decisioni che, in molti casi, incidono direttamente sull'attività quotidiana e sul modo di gestire incarichi, controlli in cantiere e rapporti con la committenza.
In questo contesto si inserisce l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23495 del 18 luglio 2026, che affronta il caso di un cappotto termico risultato talmente difettoso da dover essere completamente rifatto e ribadisce alcuni principi di particolare interesse in materia di responsabilità del progettista e del direttore dei lavori, oltre a chiarire fino a che punto il consulente tecnico d'ufficio possa spingersi sul terreno delle norme.
Progettista e direttore dei lavori, quando l'incarico è unico anche la responsabilità lo è
La vicenda nasce dalla realizzazione di un edificio nel quale il committente aveva riscontrato gravi difetti del sistema di isolamento a cappotto, tali da imporne il completo rifacimento. Dopo un accertamento tecnico preventivo, il proprietario ha convenuto in giudizio sia l'impresa esecutrice sia la professionista incaricata della progettazione e della direzione dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni. Successivamente ha promosso un secondo giudizio nei confronti della sola professionista, chiedendo anche la risoluzione del contratto d'opera, la restituzione del compenso già corrisposto e il risarcimento del danno.
I giudici di merito hanno ritenuto sussistente un grave inadempimento della professionista. La Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricorda che l'apprezzamento sul concorso degli estremi dell'inadempimento e sulla sua gravità costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando risulti immune da errori logici o giuridici, e che la censura proposta si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. L'aspetto più significativo dell'accertamento è che la responsabilità viene ricondotta a due distinti profili. Da un lato, il progetto è stato giudicato inadeguato, al punto da rendere l'opera inidonea a conseguire il risultato atteso dal committente; dall'altro, è stata accertata una grave carenza nell'attività di direzione dei lavori, consistita nell'omessa vigilanza sull'esecuzione delle opere, tanto da rendere necessario il rifacimento integrale del cappotto termico.
Sui difetti costruttivi l'ordinanza non entra nel dettaglio, perché rinvia agli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio. Proprio su quel terreno, però, e sia pure in un passaggio che non regge da solo la decisione, arriva un chiarimento destinato a incidere sui giudizi in materia edilizia. Se in via generale al consulente tecnico d'ufficio non spettano la qualificazione giuridica dei fatti e il giudizio di conformità al diritto dei comportamenti, in materia edilizia gli accertamenti tecnici e le valutazioni giuridiche sono spesso strettamente intrecciati, per cui è consentito al consulente inserire nel proprio elaborato le indicazioni normative e le considerazioni giuridiche strettamente necessarie a rispondere al quesito e a rendere intelligibile la risposta, fermo restando che il quesito deve avere per oggetto la risoluzione di questioni di fatto e che resta indefettibile l'autonomo vaglio critico del giudice.
Agibilità e costo delle riparazioni, gli argomenti che non superano il vaglio di legittimità
Tra gli argomenti difensivi della professionista vi era il fatto che l'edificio avesse comunque ottenuto l'agibilità e che il costo delle opere necessarie per eliminare i difetti fosse significativamente inferiore rispetto al valore complessivo dell'incarico professionale. Secondo la ricorrente, tali elementi avrebbero dovuto escludere la gravità dell'inadempimento.
Su questi profili la Corte non si è pronunciata nel merito, perché il motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui rimetteva in discussione un apprezzamento di fatto senza denunciare un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Quanto all'agibilità, l'ordinanza si limita a dare atto della deduzione del committente, secondo cui, sulla base della situazione riscontrata dal perito, quel titolo non avrebbe potuto essere rilasciato. Quanto al raffronto economico, i giudici osservano per inciso che la ricorrente compara il costo della regolarizzazione dell'immobile, pari a 12.707,43 euro, al corrispettivo complessivo di 44.857,43 euro, senza tenere conto dell'ulteriore danno provocato quale direttrice dei lavori, liquidato in 28.570,00 euro e non impugnato in sede di legittimità.
Il dato che ne emerge, sul piano pratico, è che nelle controversie di responsabilità professionale il confronto non si gioca soltanto sul costo immediatamente quantificabile dei ripristini, ma sull'idoneità complessiva della prestazione a soddisfare l'interesse del committente.
L'inadempimento può costare anche il compenso professionale
L'ordinanza offre poi un'importante conferma sotto il profilo delle conseguenze economiche per il professionista. La Corte ricorda infatti che rientra nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio l'obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica. Il committente ha diritto a un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, per cui l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica o giuridica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi rifiutando il compenso oppure, quando il compenso è già stato corrisposto, di chiedere la risoluzione a norma dell'art. 1453 c.c. e le conseguenti restituzioni (Corte di Cassazione, sentenza n. 3686/2021 e sentenza n. 8058/2023).
Resta il tema della risoluzione parziale, invocata dalla professionista per conservare almeno una quota del compenso. L'ordinanza ricorda che la risoluzione parziale, prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti a esecuzione continuata o periodica, è ammissibile anche per il contratto a esecuzione istantanea, ma soltanto quando l'oggetto non è una cosa infrazionabile e si compone di più prestazioni che, separate dal tutto, mantengono un'autonomia economico funzionale tale da renderle beni a sé, suscettibili di diritti o di negoziazione distinti. Nel caso esaminato quella condizione è stata esclusa, perché l'inadempimento ha riguardato il complessivo incarico conferito, tanto come progettista quanto come direttrice dei lavori, rendendo l'opera inidonea allo scopo perseguito dal committente; la questione, per di più, non risultava sollevata nel giudizio di merito ed è stata perciò ritenuta nuova.
È probabilmente questo l'aspetto di maggiore interesse per i professionisti tecnici. Quando progettazione e direzione dei lavori confluiscono in un unico incarico, vengono valutate come una prestazione sola, per cui le carenze dell'una o dell'altra attività si riflettono sull'intero rapporto e possono determinare conseguenze particolarmente gravose. In un contesto nel quale gli interventi di efficientamento energetico e i sistemi di isolamento a cappotto sono sempre più diffusi, la pronuncia rappresenta un ulteriore richiamo all'importanza della qualità progettuale, della corretta verifica delle soluzioni tecniche e di una costante vigilanza sull'esecuzione delle opere in cantiere.