L'utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni è un diritto dei candidati o una facoltà dell’Amministrazione? È legittimo pretendere lo scorrimento di una graduatoria approvata da un’altra amministrazione pubblica, oppure la P.A. ha sempre la possibilità di indire un nuovo concorso? Cosa prevede il legislatore e quali sono i limiti alla discrezionalità amministrativa in materia di assunzioni tramite graduatorie esistenti?
Graduatorie concorsi: sono utilizzabili da altre Amministrazioni?
A chiarire il quadro è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza del 4 giugno 2025, n. 4835, confermando l’orientamento secondo cui l’utilizzo di graduatorie concorsuali da parte di amministrazioni diverse da quelle che le hanno originate rappresenta una facoltà discrezionale subordinata a condizioni normative specifiche.
La controversia nasce dal ricorso proposto da due professionisti, collocati in posizione utile nella graduatoria concorsuale approvata da un'Amministrazione. I ricorrenti hanno contestato la scelta di un’altra amministrazione, operante sempre nel settore sanitario, di indire un nuovo concorso per la medesima figura professionale, invece di utilizzare la graduatoria ancora efficace, in violazione del principio di economicità e del buon andamento dell'amministrazione, senza dare priorità all’utilizzo delle graduatorie vigenti, né una motivazione adeguata al mancato utilizzo della graduatoria esistente.
Il quadro normativo
Al centro della decisione si colloca l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni e procedure previste, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie approvate da altre amministrazioni.
Secondo una lettura costante della giurisprudenza, il termine “possono” qualifica tale possibilità come facoltativa, e quindi non obbligatoria. Inoltre, il legislatore subordina l’utilizzo delle graduatorie esterne alla stipula di un accordo tra amministrazioni, la cui mancanza costituisce di per sé un ostacolo insormontabile al loro utilizzo.
Sul punto Palazzo Spada ha chiarito che l’accordo deve precedere l’atto di assunzione, non necessariamente l’indizione della procedura originaria, ma deve comunque esistere al momento dell’utilizzazione della graduatoria da parte dell’ente terzo.