Terzo condono edilizio e aree vincolate: no del Consiglio di Stato alla sanatoria per un gazebo ante ’67
Con la sentenza n. 7800/2025, Palazzo Spada chiarisce che anche i manufatti minori realizzati prima della legge ponte restano abusivi se privi di titolo edilizio e situati in area vincolata
È possibile ottenere il condono edilizio per un gazebo costruito negli anni ’50 su un’area vincolata? E in che misura la vetustà del manufatto o l’assenza di un vincolo paesaggistico all’epoca della realizzazione possono incidere sull’esito dell’istanza di sanatoria?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 ottobre 2025, n. 7800, torna su una questione ricorrente nella pratica edilizia: la possibilità di sanare "opere minori", realizzate prima della cosiddetta “legge ponte” del 1967, quando ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico.
Terzo condono edilizio e vincolo paesaggistico: nessuna sanatoria per il gazebo costruito prima del 1967
La proprietaria di un chiosco di 4x4 metri, costruito nel 1952, aveva presentato nel 2004 domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003 (c.d. "terzo condono edilizio").
L’amministrazione comunale aveva respinto l’istanza, ritenendo l’intervento incompatibile con il vincolo paesaggistico insistente sull’area e non conforme alla normativa regionale del Veneto (L.R. 21/2004, art. 3, comma 3), che ammette la sanatoria in area vincolata solo per opere prive di incremento volumetrico.
La proprietaria aveva quindi impugnato il diniego, sostenendo che il manufatto – realizzato prima del 1967 – non richiedeva titolo abilitativo e che, trattandosi di struttura in legno smontabile, non comportava un impatto significativo sul paesaggio.
Il TAR aveva respinto il ricorso, motivo per cui era stato proposto appello al Consiglio di Stato.
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