Il diniego di condono edilizio non può esaurirsi nel richiamo alla norma e nella semplice affermazione che l’opera non sia sanabile, soprattutto quando la disposizione utilizzata dall’Amministrazione contempla più ipotesi e dagli atti risultano elementi che avrebbero richiesto una valutazione specifica.
Lo ha affermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 4 maggio 2026, n. 307, intervenendo su un diniego di concessione edilizia in sanatoria seguito dall’ordinanza di demolizione dell’intero fabbricato, provvedimenti dai quali non si riusciva a comprendere quale fosse la ragione che rendeva l’abuso non sanabile.
Condono edilizio: quando il diniego deve essere motivato
La domanda di sanatoria era stata presentata ai sensi della Legge n. 724/1994 e riguardava un fabbricato abusivo a destinazione residenziale.
Il Comune aveva respinto l’istanza facendo riferimento all’art. 40, comma 1, della Legge n. 47/1985, con una motivazione sostanzialmente limitata all’affermazione secondo cui, all’esito dell’esame dell’ufficio, l’opera risultava non sanabile ai sensi di quella disposizione.
Lo stesso giorno era stata emessa anche l’ordinanza di demolizione, costruita sul medesimo presupposto. Il TAR aveva confermato l’operato dell’Amministrazione, ma nel giudizio di appello è stata acquisita anche la comunicazione di avvio del procedimento alla quale il diniego faceva rinvio, atto che si limitava anch’esso alla stessa formula utilizzata nel provvedimento finale.
Diniego di condono e obbligo di motivazione: cosa deve indicare l'Amministrazione
Nella questione rileva quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 241/1990, secondo cui il provvedimento amministrativo deve dare conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base di quanto emerso durante l’istruttoria.
Questo non significa che ogni diniego debba contenere una lunga ricostruzione normativa, né che debbano essere riportate una per una tutte le disposizioni applicate, ma che il destinatario debba poter comprendere perché la domanda sia stata respinta e quali valutazioni abbiano portato l’Amministrazione a quella conclusione.
Nel caso esaminato dal CGARS, questo passaggio mancava: l’art. 40, comma 1, della Legge n. 47/1985 contempla infatti differenti ipotesi di non sanabilità e il semplice richiamo alla disposizione non consentiva di capire quale di esse fosse stata ritenuta applicabile al fabbricato.
Di conseguenza, non veniva identificata la ragione ostativa al rilascio della sanatoria.
Motivazione per relationem: quando il richiamo agli atti non basta
Anche la motivazione per relationem è perfettamente ammissibile e consente all’Amministrazione di richiamare atti già formati nel corso del procedimento, evitando di riprodurne integralmente il contenuto nel provvedimento finale.
Tale meccanismo funziona però soltanto quando l’atto richiamato contiene davvero gli elementi necessari a comprendere la decisione.
Nel caso deciso dal CGARS accadeva il contrario: il diniego rinviava alla comunicazione di avvio del procedimento, ma quest’ultima ripeteva sostanzialmente che l’opera non era sanabile ai sensi dell’art. 40, comma 1, della Legge n. 47/1985.
Il rinvio, quindi, non consentiva di ricostruire ciò che mancava già nell’atto finale.
Condono edilizio: gli elementi istruttori che il Comune deve valutare
La motivazione appariva ancora più carente considerando la documentazione che si era formata nel corso degli anni.
Dagli atti risultavano la consistenza del fabbricato dichiarata nella domanda di condono, il periodo indicato per l’ultimazione degli abusi e la collocazione dell’immobile in zona sismica; erano inoltre presenti una dichiarazione relativa al rifacimento del solaio di copertura, l’attestazione del pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori, il riferimento a un vincolo apposto successivamente alla realizzazione dell’abuso, un parere sanitario favorevole e ulteriore documentazione tecnica.
Questi elementi non dimostravano di per sé la sanabilità dell’immobile e il CGARS non si è sostituito al Comune nella relativa valutazione; si trattava, però, di circostanze che avrebbero dovuto essere esaminate nella sede amministrativa e rispetto alle quali il diniego non forniva alcuna spiegazione.
Peraltro, considerato che le ragioni del diniego devono risultare dal provvedimento e dagli atti istruttori sui quali esso si fonda al momento della sua adozione, esse non possono essere costruite successivamente nel giudizio, aggiungendo fatti o argomentazioni che nell’atto originario non erano stati utilizzati.
La motivazione deve precedere la decisione amministrativa, perché è sulla base di quella motivazione che il destinatario deve poter comprendere il provvedimento e, ove lo ritenga, contestarlo.
Nel caso esaminato, proprio l’assenza di una motivazione sufficiente impediva anche di escludere che il procedimento, una volta valutati gli elementi presenti negli atti, potesse concludersi diversamente.
Diniego e demolizione annullati: perché il condono non è automatico
Il difetto riguardava anche l’ordinanza di demolizione, che riprendeva il diniego e lo stesso riferimento alla non sanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 40, comma 1, della Legge n. 47/1985.
Il CGARS ha quindi accolto l’appello e annullato entrambi i provvedimenti. Questo non significa, però, che il fabbricato sia stato dichiarato condonabile.
La valutazione sulla reale consistenza degli abusi e sulla presenza o meno dei requisiti per la sanatoria resta affidata all’Amministrazione, che dovrà riesaminare la pratica tenendo conto degli elementi già presenti nel procedimento e motivando la propria decisione.
La non sanabilità non può essere soltanto dichiarata, deve essere motivata. Il Comune resta libero di concludere che l’intervento non sia sanabile, ma deve spiegare quali elementi di fatto abbia accertato, quale fattispecie normativa ritenga applicabile e perché da questa valutazione discenda il rigetto dell’istanza.