Condono edilizio e limite volumetrico: no al frazionamento delle domande

Il TAR Sicilia chiarisce l'operatività della normativa sul Secondo Condono: il tetto dei 750 mc va riferito all’intero edificio, non alle singole unità immobiliari

di Redazione tecnica - 21/07/2025

È possibile frazionare un immobile in più unità abitative per eludere il limite volumetrico imposto dalla normativa sul condono edilizio? La comproprietà consente la presentazione di istanze autonome, oppure ci si trova davanti a un frazionamento artificioso non ammesso dalla legge?

Sono interrogativi ricorrenti, soprattutto nei casi in cui si tenta di scomporre formalmente un abuso edilizio per farlo rientrare nei limiti condonabili. Su questo punto è intervenuta con chiarezza la sentenza del TAR Sicilia del 14 luglio 2025, n. 1621.

Condono edilizio: no al frazionamento artificioso delle istanze

La controversia nasce dall’impugnazione del diniego di due istanze di condono edilizio presentate per una villetta a due piani, composta da due unità immobiliari distinte ma insistenti sul medesimo lotto.

Secondo l’amministrazione comunale, l’intervento abusivo doveva considerarsi unitario, con conseguente superamento del limite volumetrico di 750 mc previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994, trattandosi di un edificio unico con volumetria complessiva pari a 1.484 mc. Le due istanze erano state presentate da madre e figlio, all’epoca comproprietari dell’immobile.

Il TAR ha confermato la piena legittimità del diniego. Vediamo il perché.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati