Condono edilizio e limite volumetrico: no al frazionamento delle domande
Il TAR Sicilia chiarisce l'operatività della normativa sul Secondo Condono: il tetto dei 750 mc va riferito all’intero edificio, non alle singole unità immobiliari
Secondo Condono Edilizio: cosa prevede la legge
Alla base del diniego c’è il superamento del limite volumetrico previsto dall’art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (c.d. “Secondo condono edilizio”).
La normativa si applica agli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993 e prevede che la sanatoria sia concessa solo se sussistono tutti i seguenti requisiti:
- limite volumetrico: massimo 750 mc complessivi per immobili residenziali. Il limite è assoluto e non frazionabile tra più unità immobiliari se l’edificio è unitario.
- ultimazione dei lavori: le opere devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1993 (non basta l’avvio o una parziale esecuzione).
- destinazione abitativa: la soglia volumetrica si applica esclusivamente agli edifici ad uso residenziale.
- assenza di vincoli non condonabili: l’opera non deve ricadere su aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, archeologici o storici, salvo parere favorevole delle autorità competenti.
- oblazione e oneri: la domanda doveva essere accompagnata dal pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori secondo le tabelle allegate alla legge.
Restano escluse dal condono 1994:
- le nuove costruzioni superiori a 750 mc;
- gli abusi su aree vincolate in assenza del parere favorevole (paesaggistico, idrogeologico, ecc.);
- le opere che violano in modo sostanziale le distanze, le altezze o gli indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici.
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