Condono edilizio e limite volumetrico: no al frazionamento delle domande

Il TAR Sicilia chiarisce l'operatività della normativa sul Secondo Condono: il tetto dei 750 mc va riferito all’intero edificio, non alle singole unità immobiliari

di Redazione tecnica - 21/07/2025

La sentenza del TAR

Sulla base di questi presupposti, il TAR ha confermato la legittimità del diniego comunale, chiarendo che il limite volumetrico del condono (750 mc) va riferito all’intero edificio, anche se suddiviso in più unità immobiliari.

La cubatura non può essere frazionata artificialmente tramite distinte istanze riferite a porzioni di uno stesso fabbricato e l’unicità del centro di interessi familiare e la contitolarità del bene confermavano l’esistenza di un disegno unitario;

La scissione soggettiva delle domande, senza che si configuri un frazionamento artificioso delle istanze di condono, è ammessa solo in presenza di autonome titolarità giuridiche e non per eludere i limiti di legge.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la ratio della soglia volumetrica come limite assoluto alla regolarizzazione, da considerarsi inderogabile anche per ragioni di equità e controllo del carico urbanistico.

La frazionabilità soggettiva delle istanze è ammessa solo in presenza di effettive e autonome titolarità giuridiche.

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