Condono edilizio e manufatti interrati: il Consiglio di Stato sull'onere della prova
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7644/2025) ribadisce che spetta al privato dimostrare la data di ultimazione delle opere per accedere al condono edilizio
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere appieno la portata e le motivazioni della decisione dei giudici occorre richiamare importanti alcuni riferimenti normativi.
In primo luogo, l’art. 32 del D.L. n. 269/2003 che disciplina il “terzo condono edilizio” e fissa al 31 marzo 2003 il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori sanabili.
A questo si affianca l’art. 64 (Disponibilità, onere e valutazione della prova), comma 1, del Codice del Processo Amministrativo, che attribuisce al ricorrente l’onere di provare i fatti che rientrano nella sua sfera di disponibilità.
L’art. 64, comma 1, del CPA, infatti, dispone: “Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”.
Nel caso del condono edilizio, tale principio si traduce nell’obbligo per il privato di documentare la data e le modalità di realizzazione delle opere.
Va poi ricordata la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, e in particolare l’art. 10-bis, che prevede la comunicazione dei motivi ostativi ma non impone all’amministrazione una confutazione analitica di ogni singola osservazione, purché la motivazione complessiva del provvedimento sia coerente e ragionevole.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 1 ottobre 2025, n. 7644IL NOTIZIOMETRO