Condono edilizio e manufatti interrati: il Consiglio di Stato sull'onere della prova

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7644/2025) ribadisce che spetta al privato dimostrare la data di ultimazione delle opere per accedere al condono edilizio

di Gianluca Oreto - 06/10/2025

Analisi tecnica

Il cuore della vicenda riguarda la difficoltà di dimostrare la data di realizzazione di un’opera interrata. Le aerofotogrammetrie, per loro natura, non sono strumenti idonei a rilevare la presenza di volumi sotterranei. Tuttavia, proprio questa circostanza evidenzia la necessità che sia il privato a fornire elementi di prova alternativi e più puntuali.

Il Consiglio di Stato ha osservato che non è sufficiente invocare l’inidoneità delle fotografie aeree per ottenere la sanatoria. Il legislatore, nel fissare un termine preciso, ha richiesto che fosse dimostrata la realizzazione dell’opera entro quella data, e questa dimostrazione non può che provenire da chi ha eseguito o commissionato i lavori.

Sul piano tecnico-procedurale, ciò significa che il privato avrebbe potuto presentare documentazione catastale storica, relazioni tecniche giurate, contratti di appalto, bollette relative a utenze attivate in epoca anteriore o persino testimonianze qualificate supportate da atti scritti. L’assenza di tali elementi, come nel caso in esame, porta inevitabilmente al rigetto dell’istanza.

L’analisi della sentenza mostra anche un ulteriore aspetto di rilievo: l’istruttoria amministrativa. Il Comune, infatti, non è chiamato a condurre accertamenti sostitutivi o a cercare prove per conto del richiedente. L’amministrazione deve solo verificare la documentazione prodotta e, in caso di carenze, motivare il diniego. Questa impostazione tutela l’interesse pubblico a non sanare opere che non offrano garanzie di legittimità e al tempo stesso responsabilizza il cittadino nella presentazione dell’istanza.

In prospettiva più ampia, la pronuncia conferma che il condono edilizio è stato uno strumento eccezionale e residuale, applicabile solo in presenza di condizioni rigorose. Non è un meccanismo volto a regolarizzare genericamente qualsiasi abuso, ma una procedura subordinata alla capacità del richiedente di fornire prove certe e univoche. Ed è proprio su questo punto che si collega al tema più ampio dello stato legittimo: anche qui la certezza documentale è imprescindibile e senza una base probatoria solida non è possibile avviare alcun percorso di regolarizzazione.

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