Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulla prescrizione dell’oblazione
Il Consiglio di Stato precisa che la prescrizione decorre dal completamento della pratica e che il silenzio assenso non si forma senza i pareri sui vincoli
Quando si prescrive il credito dell’amministrazione per l’oblazione dovuta ai sensi della legge n. 47/1985? E fino a che punto la lunga inerzia della P.A. può essere giustificata da un procedimento complesso o dalla presenza di vincoli paesaggistici?
La sentenza del Consiglio di Stato del 6 novembre 2025, n. 8648 risponde a due questioni inerenti la gestione delle vecchie pratiche di condono: il rapporto tra decorso del tempo e prescrizione, da un lato, e la reale operatività del silenzio assenso dall’altro.
Condono edilizio, silenzio assenso e prescrizione dell’oblazione: interviene il Cosniglio di Stato
Il caso trae origine da una domanda di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985 (c.d. Primo Condono Edilizio) per un edificio in area vincolata, per il quale i richiedenti avevano integralmente versato l’oblazione calcolata in 21 milioni di lire. L’iter amministrativo era rimasto sospeso per anni a causa di richieste integrative e di successive rivalutazioni della pratica.
Nel 1998 il Comune aveva comunicato che la sanatoria poteva essere rilasciata a condizione che fossero presentati nuovi documenti e versate ulteriori somme, precisando tuttavia che, in caso contrario, l’istanza sarebbe stata dichiarata improcedibile.
Successivamente la stessa Amministrazione aveva riconosciuto l’intervenuta prescrizione dell’oblazione, pur respingendo la richiesta di ricalcolo degli oneri concessori. Quest’ultimi erano stati poi pagati nel 2004, nella convinzione che il procedimento fosse ormai chiuso.
Dopo oltre quindici anni di silenzio, il Comune aveva riaperto la pratica, chiedendo il pagamento di circa 100mila euro tra conguaglio per l’oblazione e oneri concessori.
La richiesta è stata impugnata al TAR, che però ha respinto il ricorso, motivo per cui la decisione è stata appellata al Consiglio di Stato.
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