Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulla prescrizione dell’oblazione
Il Consiglio di Stato precisa che la prescrizione decorre dal completamento della pratica e che il silenzio assenso non si forma senza i pareri sui vincoli
La decisione del Consiglio di Stato
In riferimento al silenzio assenso il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di vincoli, l’assenso tacito non può perfezionarsi senza il previo parere favorevole.
Nella motivazione si legge che “il silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio inerente a opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona [...] unicamente in presenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo”.
Non solo: il termine di ventiquattro mesi decorre solo dall’emanazione del parere, e non dalla presentazione dell’istanza, come chiarito da numerose pronunce precedenti.
Diverso invece l’esito sulla prescrizione del credito: i giudici di Palazzo Spada hando fato ragione ai ricorrenti, evidenziando come la pratica risultasse completa e pienamente istruita almeno dal giugno 2006, data in cui il Comune disponeva di tutti gli elementi per determinare l’importo dell’oblazione.
Era quello il dies a quo per fare decorrere il termine triennale previsto dall’art. 35, comma 18, per la prescrizione dell’oblazione e quello decennale per gli oneri concessori, ai sensi dell’art. 2935 c.c.
La richiesta avanzata nel 2019 era quindi irrimediabilmente tardiva, con la conseguenza che le somme pretese risultavano “ormai prescritte ex lege”. Per altro, la tesi difensiva del Comune, secondo cui la prescrizione non era stata tempestivamente eccepita non poteva meritare accoglimento, considerato che già nel 1999, i ricorrenti avevano contestato il calcolo degli oneri e la legittimità della pretesa.
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