Condono edilizio e rettifica istanza: quando la sanatoria non si può estendere ad altre opere abusive

Il TAR Lazio chiarisce i limiti della rettifica nelle domande di condono edilizio: l’istanza è strettamente legata alle opere indicate e non può essere estesa a quelle non dichiarate

di Redazione tecnica - 29/12/2025

Può un’opera non espressamente indicata nell’istanza di condono essere comunque ricompresa nella sanatoria per il solo fatto di essere rappresentata negli elaborati grafici allegati?

La volontà del richiedente può essere ricostruita ex post attraverso una lettura complessiva della documentazione, oppure deve emergere in modo chiaro, coerente e inequivoco dagli atti dichiarativi che definiscono l’oggetto della domanda?

E fino a che punto l’amministrazione può intervenire con gli strumenti della rettifica o del soccorso istruttorio senza trasformare una correzione formale in una modifica sostanziale della sanatoria richiesta?

Su questi profili si è pronunciato il TAR Lazio con la sentenza 22 dicembre 2025, n. 23356, offrendo chiarimenti rilevanti sul confine tra errore materiale emendabileampliamento inammissibile dell’oggetto del condono.

In questo senso, l’istanza non è uno strumento elastico: l’oggetto della sanatoria straordinaria va definito dalle richieste puntualmente formulate dal privato e non può essere esteso in via interpretativa.

Istanza di condono: no a integrazioni successive nella domanda

La controversia prendeva avvio da una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47/1985 (c.d. “Primo Condono”), avente ad oggetto un fabbricato per il quale l’istante aveva indicato in modo puntuale superficie, consistenza e corrispondente oblazione.

Nella documentazione allegata all’istanza erano presenti anche elaborati grafici nei quali risultava rappresentata una tettoia di notevoli dimensioni (oltre 300 mq), non espressamente menzionata negli atti dichiarativi né ricompresa nel calcolo dell’oblazione versata.

A distanza di tempo, a seguito dell’istruttoria comunale, veniva presentata una richiesta di rettifica dei dati essenziali della domanda, con cui si chiedeva di includere nella sanatoria anche la tettoia, sostenendo che la volontà di condonare tale manufatto fosse già implicitamente desumibile dalla documentazione tecnica originariamente prodotta.

Secondo questa prospettazione, la mancata indicazione esplicita dell’opera sarebbe dipesa da un errore materiale, comunque superabile attraverso una lettura complessiva degli atti o, in alternativa, mediante l’attivazione del soccorso istruttorio.

L’amministrazione aveva respinto la richiesta, ritenendo che l’intervento sollecitato non integrasse una mera rettifica formale, ma comportasse una modifica sostanziale dell’oggetto della sanatoria, non consentita una volta spirati i termini per la presentazione della domanda di condono.

In particolare, veniva evidenziato come la domanda originaria individuasse in modo espresso e circoscritto l’abuso oggetto di sanatoria, sia sotto il profilo descrittivo sia sotto quello economico, senza alcun riferimento alla tettoia.

Impostazione che il TAR ha poi integralmente condiviso nel giudizio che ne è seguito.

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