Condono edilizio e silenzio-assenso: quando il silenzio della PA non equivale all’accoglimento

Il Consiglio di Stato ribadisce che il silenzio-assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 si forma solo se la domanda di condono è completa e corredata dai pareri vincolanti sulle aree sottoposte a tutela.

di Redazione tecnica - 20/10/2025

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Può il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di condono edilizio equivalere a un permesso di costruire in sanatoria tacitamente formato? È sufficiente il trascorrere dei tempi oppure occorre che la domanda presentata sia anche completa di tutta la documentazione prevista e dei pareri necessari?

Condono edilizio e silenzio-assenso: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza 9 ottobre 2025, n. 7919, è tornata su un tema che continua a generare contenzioso: la possibilità di configurare il silenzio-assenso nei procedimenti di sanatoria di cui all’art. 35 della Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio) in presenza di carenze documentali o di vincoli paesaggistici.

Nel caso di specie, la controversia trae origine dal diniego di condono edilizio opposto da un’Amministrazione comunale per opere realizzate in area vincolata. Il richiedente aveva invocato la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, sostenendo che l’Amministrazione, non avendo provveduto entro il termine di legge, dovesse considerarsi tacitamente assenziente.

Il TAR, adito in primo grado, aveva però respinto il ricorso, rilevando che la domanda non era corredata da tutta la documentazione prevista e, soprattutto, non risultavano acquisiti i pareri favorevoli delle autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico e ambientale. Secondo il giudice di primo grado, tali mancanze rendevano l’istanza improcedibile, impedendo di configurare qualsiasi silenzio significativo: l’Amministrazione, in sostanza, non poteva essere ritenuta inerte, perché priva degli elementi necessari per valutare l’istanza.

Il richiedente ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, ribadendo che il condono doveva ritenersi formato per effetto del decorso dei termini e che le opere non avevano comportato alterazioni sostanziali del territorio.

Il Consiglio, tuttavia, ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo la corretta interpretazione dell’art. 35 della Legge n. 47/1985: il silenzio-assenso può formarsi solo in presenza di una domanda completa sotto ogni profilo, sia documentale sia sostanziale.

Inoltre, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che, anche a voler prescindere dalla carenza istruttoria, nel caso concreto difettava il presupposto legale essenziale rappresentato dal parere favorevole paesaggistico, la cui mancanza esclude in radice la possibilità di condono tacito. Le opere, infine, non potevano essere considerate di mero completamento o di modesta entità: avevano determinato una trasformazione del bene in senso fisico e funzionale, tale da incidere significativamente sull’assetto paesaggistico dell’area.

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