Condono edilizio tardivo: nessun silenzio assenso, l’abuso resta insanabile
Tar Lazio 17360/2025: il silenzio assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 si forma solo se la domanda è ammissibile e tempestiva
Cosa accade quando una domanda di condono edilizio viene presentata oltre i termini di legge? È sufficiente il decorso del tempo per far ritenere formatosi il silenzio assenso?
E, soprattutto, il Comune può ordinare la demolizione anche a distanza di molti anni dalla realizzazione dell’abuso?
Sono i quesiti affrontati dal TAR Lazio con la sentenza del 9 ottobre 2025, n. 17360, che offre un nuovo chiarimento sull’ambito di operatività del silenzio assenso nel condono edilizio “straordinario” disciplinato dalla legge n. 47/1985.
Condono edilizio tardivo: nessun silenzio assenso se l’istanza è fuori termine
Il caso riguarda il ricorso proposto contro un’ordinanza di demolizione emessa da un’Amministrazione Comune e il connesso diniego di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985.
L’immobile in contestazione consisteva in una porzione di fabbricato di modesta entità, oggetto di ampliamento rispetto a un corpo principale ante ’67.
Per tale ampliamento, il proprietario aveva presentato domanda di sanatoria a fine dicembre 1986, integrandola nel 1990, sostenendo che, decorso il termine di ventiquattro mesi senza risposta, si fosse formato il silenzio assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985.
Nel 2021, a seguito di un sopralluogo, il Comune aveva disposto la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi al 1967, motivando l’atto anche sul diniego di condono emesso nel 2022.
Il ricorrente sosteneva che la domanda di condono dovesse considerarsi tacitamente accolta e che l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto dell’affidamento maturato nel tempo.
Tesi che il TAR non ha condiviso, richiamando quanto previsto dalla normativa in materia.
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