Condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato ribadisce l’insanabilità delle nuove costruzioni
La sentenza n. 7428/2025 chiarisce che il “Terzo Condono” non può sanare opere che abbiano comportato aumento di superficie o volume in area vincolata, anche se il vincolo è di inedificabilità relativa
È ancora possibile ottenere il condono per una nuova costruzione realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico? E se il vincolo fosse di inedificabilità relativa e non assoluta, può la sanatoria essere ammessa?
A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato, con la sentenza 22 settembre 2025, n. 7428, che ha confermato l’impossibilità di sanare nuove costruzioni o ampliamenti anche parziali in aree vincolate ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 (c.d. Terzo Condono Edilizio).
Terzo Condono Edilizio: i limiti alla sanabilità di nuove costruzioni
Il caso riguardava l’annullamento in autotutela di due titoli rilasciati dal Comune ai fini del condono edilizio per alcuni interventi eseguiti su un immobile, tra cui:
- la chiusura di un balcone con veranda in alluminio;
- l’ampliamento della cucina e del bagno;
- la costruzione di un piccolo manufatto ad uso abitazione sul terrazzo di copertura.
A seguito di verifiche, l’amministrazione aveva accertato che l’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico già dal 1957 e, richiamando l’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326/2003, aveva annullato i provvedimenti di condono e ordinato la demolizione delle opere.
La proprietaria aveva impugnato tali provvedimenti, sostenendo che il vincolo non si estendesse al fabbricato e che, comunque, si trattasse di un vincolo “di insieme” non incompatibile con l’intervento.
Il TAR Campania aveva respinto il ricorso e la proprietaria aveva proposto appello al Consiglio di Stato.
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