Condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato ribadisce l’insanabilità delle nuove costruzioni
La sentenza n. 7428/2025 chiarisce che il “Terzo Condono” non può sanare opere che abbiano comportato aumento di superficie o volume in area vincolata, anche se il vincolo è di inedificabilità relativa
Quadro normativo di riferimento
Il Terzo Condono edilizio introdotto dal D.L. n. 269/2003, art. 32, rappresenta l’ultima sanatoria straordinaria prevista dal legislatore dopo quelle del 1985 (legge n. 47/1985) e del 1994 (legge n. 724/1994).
L’art. 32 distingue tra:
- opere maggiori, cioè quelle comportanti incremento di superficie o di volume, nuove costruzioni, mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti;
- opere minori, come gli interventi interni, di manutenzione straordinaria o di lieve modifica.
Il comma 27, lett. d), è chiaro: “Non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo imposto prima della loro esecuzione, quando il vincolo comporti inedificabilità, anche relativa, e le opere abbiano determinato nuovi volumi o superfici”.
La ratio della norma è quella di escludere qualunque condono per interventi che incidano fisicamente sul territorio tutelato, limitando la sanatoria alle sole opere minori e solo se conformi alla disciplina paesaggistica vigente.
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