Condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato ribadisce l’insanabilità delle nuove costruzioni
La sentenza n. 7428/2025 chiarisce che il “Terzo Condono” non può sanare opere che abbiano comportato aumento di superficie o volume in area vincolata, anche se il vincolo è di inedificabilità relativa
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando integralmente la decisione del TAR.
Secondo i giudici:
- la presenza del vincolo paesaggistico, anche di inedificabilità relativa, preclude in via oggettiva il rilascio del condono per opere che comportino nuova volumetria o aumento di superficie;
- la successiva edificazione legittima del fabbricato principale non incide sulla natura del vincolo, che resta efficace e si estende al contesto paesaggistico complessivo;
- la tutela del paesaggio deve essere interpretata in chiave dinamica e non statica, in quanto “il paesaggio è un bene in continua evoluzione” e la sua protezione mira a garantire l’armonia complessiva del territorio nel tempo.
Palazzo Spada ha inoltre ribadito che il vincolo paesaggistico è un bene primario e assoluto ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, come riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 229/2022, e che la normativa sul condono ha carattere eccezionale e derogatorio e non può essere interpretata in senso estensivo o analogico.
È dunque irrilevante:
- che l’intervento sia successivo alla costruzione legittima dell’edificio principale;
- che il vincolo sia di natura non assoluta;
- che la Soprintendenza non sia stata coinvolta, poiché il parere è superfluo in presenza di vincolo ostativo.
Infine, la dichiarazione non veritiera resa nella domanda di condono sull’assenza di vincoli giustifica l’annullamento in autotutela oltre il termine di 18 mesi, in applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
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