Condono edilizio e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato ribadisce l’insanabilità delle nuove costruzioni
La sentenza n. 7428/2025 chiarisce che il “Terzo Condono” non può sanare opere che abbiano comportato aumento di superficie o volume in area vincolata, anche se il vincolo è di inedificabilità relativa
Conclusioni
L’appello è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità dell’annullamento in autotutela dei provvedimenti di rilascio di condono.
La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato che distingue con rigore:
- le opere minori, sanabili in presenza di vincolo solo se non comportano aumento di superficie o volume e se compatibili con la disciplina paesaggistica;
- le nuove costruzioni o gli ampliamenti, insanabili in via assoluta ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), indipendentemente dalla natura del vincolo e dalla conformità urbanistica.
In particolare, il Consiglio di Stato ha valorizzato il principio della “tutela dinamica del paesaggio”, affermando che l’estensione del vincolo non può essere circoscritta a una visione meramente storica del territorio: la protezione paesaggistica si proietta nel tempo e impedisce qualsiasi intervento che possa alterarne la morfologia.
La decisione riafferma la gerarchia dei valori costituzionali: l’interesse edificatorio, anche se fondato su un titolo pregresso, non può prevalere sulla tutela del paesaggio, bene primario e assoluto dell’ordinamento.
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