Cosa accade quando un intervento edilizio abusivo ricade in un’area vincolata paesaggisticamente, ma non soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta? È possibile ottenere il condono edilizio in presenza di un parere negativo della Soprintendenza? Il Comune può disattendere il parere paesaggistico ritenendolo eccessivamente restrittivo o poco motivato? La presenza di altri edifici già condonati nella stessa zona può legittimare una nuova sanatoria?
Nel complesso panorama delle regolarizzazioni edilizie, i casi di condono in aree soggette a vincolo paesaggistico continuano a sollevare interrogativi tecnici e giuridici rilevanti. La sentenza del TAR Lazio 7 luglio 2025, n. 13290, offre un importante chiarimento sul valore e sugli effetti del parere di compatibilità paesaggistica rilasciato ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 nell’ambito di una procedura di condono edilizio, confermando la centralità della tutela paesaggistica anche in assenza di un vincolo di inedificabilità assoluta.
Condono e vincolo: quando il parere della Soprintendenza è dirimente
Il caso riguarda il rigetto, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato a destinazione commerciale, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La decisione dell’Ente è stata fondata sul parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 32 della L. 47/1985.
Contro tale diniego è stato proposto ricorso, contestando l’automatismo del rigetto e lamentando la mancata valutazione della compatibilità urbanistica del manufatto e l’assenza di un vincolo assoluto di inedificabilità.
Nel valutare la questione, il TAR ha ricordato che, ai sensi dell’art. 32 della legge sul primo condono, il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo:
- è condizione indefettibile per il rilascio della sanatoria;
- ha natura vincolante e preclusiva, in quanto strettamente connesso alla funzione costituzionale della tutela del paesaggio (art. 9 Cost.).
In presenza di un parere negativo congruamente motivato, l’Amministrazione comunale non ha alcun margine di discrezionalità e non può procedere al rilascio del titolo abilitativo postumo.