Terzo condono edilizio e vincolo paesaggistico: il TAR conferma il diniego per gli aumenti volumetrici

Le opere con aumento di volume restano non sanabili anche se anteriori al vincolo. La legge regionale del Lazio n. 12/2004 rafforza i limiti del d.l. n. 269/2003

di Redazione tecnica - 14/11/2025

Il terzo condono edilizio può sanare interventi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico? E quale rapporto sussiste tra la disciplina statale del 2003 e le limitazioni introdotte dalla legge regionale del Lazio n. 12/2004?

Infine, è sempre necessario acquisire il parere dell’Autorità preposta al vincolo, o vi sono ipotesi in cui tale passaggio diventa superfluo?

A chiarire questi aspetti è il TAR Lazio, con la sentenza del 20 ottobre 2025, n. 18075, che ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di condono per opere abusive realizzate in area vincolata

Terzo condono edilizio: no ad ampliamenti in area vincolata

Il proprietario di una porzione di villa bifamiliare aveva presentato nel 2004 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 (terzo condono), per regolarizzare una serie di opere eseguite senza titolo e che prevedevano:

  • cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato da cantina ad abitazione,
  • ampliamenti al piano seminterrato e al piano rialzato;
  • realizzazione di un nuovo corpo edilizio nella corte;
  • due scale esterne.

L’Amministrazione comunale aveva respinto l’istanza ritenendo che tali interventi, comportando aumento di superficie e di volume in area vincolata, non fossero condonabili ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 e dell’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004.

Il ricorrente aveva impugnato il diniego, sostenendo che il vincolo fosse di natura relativa e che il Comune avrebbe dovuto acquisire comunque il parere della Soprintendenza, verificando in concreto la compatibilità dell’opera.

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