La congruità della manodopera non si dichiara: si dimostra, con trasparenza e lavoro regolare

Il DURC di congruità della manodopera è il vero mattone della legalità nei cantieri, leggiamolo ora alla luce dell’Interpello 4/25 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Allegati una tabella riepilogativa e una utile checklist

di Francesca Levato - 18/11/2025

Parlare della “congruità della manodopera” alla luce dell’Interpello n. 4/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è particolarmente importante perché tale interpello chiarisce con precisione quando e come si applica l’obbligo della verifica della congruità, soprattutto in rapporto alle imprese “non edili”. Garantire la congruità della manodopera significa assicurare che dietro ogni opera ci sia lavoro regolare, tracciato e qualificato: un indicatore concreto di qualità e responsabilità d’impresa. Qui di seguito sintetizzo i principali motivi per cui è rilevante, con i punti chiave dell’interpello e le implicazioni operative, allegando anche una tabella operativa.

Contesto normativo e finalità

L’obbligo della verifica della congruità della manodopera (cd. “D.M. n. 143/2021” – “Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”) è stato introdotto con l’art. 8, comma 10-bis, del Decreto-Legge n. 76/2020, con l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale nel settore dell’edilizia.

Questo obbligo prevede che per le opere edili (pubbliche e private) sia richiesta un’attestazione (“DURC di congruità”) di verifica affinché la manodopera incida in modo proporzionato rispetto al valore dell’opera, nei limiti e secondo le soglie e le condizioni definite dal decreto. Dunque, parlare di congruità significa affrontare un tema rilevante non solo dal punto di vista contrattuale o fiscale, ma anche di compliance, vigilanza, e rischio sanzionatorio.

La verifica di congruità edilizia è un sistema che permette di controllare l'incidenza della manodopera utilizzata nella realizzazione di lavori edili e ciò implica, in prima battuta, la dichiarazione del numero minimo di lavoratori e di maestranze previsti. Tale sistema è gestito attraverso la piattaforma CNCE Ediconnect, alla quale imprese e committenti possono richiedere le attestazioni. Questo strumento permette di caricare i cantieri oggetto di congruità e di inserire tutti gli attori che partecipano all'appalto, nonché di monitorare, durante l'intera durata dei lavori, la percentuale di manodopera utilizzata in termini di costo del lavoro.

La verifica di congruità della manodopera riguarda esclusivamente il settore edile, comprendente tutte le attività, anche quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività dell'impresa affidataria dei lavori, per le quali si applica la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’ambito applicativo inerisce sia per i lavori pubblici sia per quelli privati, però il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro (al netto dell’IVA e comprensivi degli oneri di sicurezza e di discarica), escludendo le spese per progettazione, direzione lavori, asseverazione e collaudi. L'incidenza della manodopera deve essere calcolata sul valore dei lavori edili e per tale motivo necessita aver chiaro il suo significato e cioè:

  • per i lavori pubblici si riferisce al valore indicato in sede di aggiudicazione, al netto dell’IVA e al lordo del ribasso;
  • per i lavori privati, soggetti a notifica preliminare, si considera l’importo totale indicato nella notifica.

In ogni caso, si farà riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, sempre al netto dell’IVA.

L’obbligo di attestazione della congruità è stato introdotto per contrastare il lavoro irregolare e la sua attestazione è di competenza delle Casse Edili, che rilasciano il certificato per lo specifico intervento, sia nei lavori pubblici sia privati, eseguiti dalle imprese affidatarie ed esecutrici, in regime di appalto, subappalto, o da lavoratori autonomi per un valore superiore a una certa soglia. Il controllo positivo produrrà un’attestazione, detta "certificazione di congruità", da parte della Cassa edile, una sorta di DURC di congruità edilizia, che accompagna il DURC contributivo.

Tuttavia, è necessario chiarire anche il concetto di settore edile. Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività dell'impresa affidataria, per le quali si applica la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale.

Per ottenere una attestazione positiva, è necessario soddisfare i requisiti minimi sull'utilizzo della manodopera, come indicati nella tabella allegata al decreto, che riporta le percentuali minime di costo del lavoro da rispettare nelle diverse lavorazioni edili, come altresì previsto con l’Accordo del 24/6/2022, attraverso il quale sono state introdotte le categorie specialistiche OS.

Nei lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull’opera collettiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria all’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale. L’esito negativo della verifica di congruità, riferita alla singola opera pubblica o privata, ha effetto a partire dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva (finalizzate al rilascio del DURC on line, DOL dal 2015), in modo che nel caso la Cassa Edile territorialmente competente (cioè quella dove si trova il cantiere) emetta un giudizio di non congruità definitivo, questa decisione vada ad influenzare la valutazione della regolarità contributiva dell’impresa affidataria. In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza del 5%, la Cassa Edile rilascerà ugualmente l’attestazione, previa dichiarazione del direttore dei lavori che ne giustifichi il motivo. Inoltre, è previsto che l’impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, con documentazione idonea che attesti costi non registrati presso la Cassa Edile.

È importante prestare attenzione al fatto che, in caso di mancata attestazione, la Cassa Edile deve iscrivere l’impresa nella BNI (Banca nazionale delle imprese irregolari), consultata per le richieste del documento di congruità relativamente a lavori pubblici e privati, con conseguenze negative sull’immagine aziendale.

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