Salva Casa e cambio di destinazione d’uso: sì alla demolizione in zona agricola

La conferma del Consiglio di Stato: il mutamento d’uso da residenziale a commerciale in zona E resta abuso edilizio, anche dopo il “Salva Casa”

di Redazione tecnica - 31/10/2025

Cosa succede quando il cambio di destinazione d’uso avviene in area agricola? Può una trasformazione funzionale da residenziale a commerciale rientrare tra le ipotesi di liberalizzazione introdotte dal “Decreto Salva Casa”? E, soprattutto, quali conseguenze si producono se la nuova destinazione è incompatibile con le previsioni del PRG?

Cambio di destinazione d'uso funzionale: i limiti nelle zone agricole

A chiarire questi aspetti interviene il Consiglio di Stato, con la sentenza del 10 ottobre 2025, n. 7951, che ribadisce l’illegittimità del mutamento d’uso in zona agricola privo di titolo edilizio, confermando la sanzione di demolizione già disposta dal Comune.

Nel caso in esame, il proprietario di un immobile sito in zona agricola e originariamente destinato a uso residenziale, aveva realizzato alcune opere in difformità dalla DIA presentata, tra cui un soppalco in legno, aperture non autorizzate e, soprattutto, un cambio di destinazione dei locali a piano terra in uso artigianale-commerciale.

A seguito dell’accertamento, il Comune aveva emanato ordinanza di demolizione e successiva determina di inottemperanza, constatando che - pur essendo stati rimossi alcuni lavori - permaneva la destinazione commerciale dei locali, in contrasto con il PRG e con la destinazione di zona.

L’interessato impugnava gli atti sostenendo che:

  • le difformità erano state sanate con il ripristino dei luoghi;
  • il cambio di destinazione, privo di opere, non avrebbe avuto rilevanza urbanistica;
  • il mutamento d’uso non integrava una variazione essenziale ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001.

Il TAR aveva già respinto il ricorso, con una decisione confermata in toto anche dal Consiglio di Stato.

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