Inottemperanza ordine demolizione: il Consiglio di Stato sull’irretroattività delle sanzioni
La sanzione pecuniaria introdotta dalla legge n. 164/2014 non può applicarsi se l’inottemperanza all’ordine di demolizione è stata accertata successivamente
Quando una norma sanzionatoria entra in vigore, può colpire condotte già esaurite nel passato? E cosa accade per esempio, nel caso in cui l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale sia avvenuta prima dell’introduzione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione?
Inottemperanza ordine di demolizione: il Consiglio di Stato sulla sanzione pecuniaria
A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 ottobre 2025, n. 8256, che ha accolto l’appello di un privato contro un’Amministrazione Comunale, annullando l’ingiunzione di pagamento di 20mila euro comminata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Il caso trae origine da opere abusive per le quali il Comune aveva già emesso degli ordini di demolizione, seguiti da accertamento di inottemperanza e acquisizione gratuita al patrimonio comunale nel settembre 2014, cioè prima dell’entrata in vigore della legge 164/2014 che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 31 del Testo Unico Edilizia.
Successivamente, tuttavia, l’amministrazione ha notificato al proprietario un’ingiunzione di pagamento da 20.000 euro, applicando proprio tale disposizione sanzionatoria e ritenendo ancora sussistente l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Il TAR Campania aveva ritenuto legittimo il provvedimento; il Consiglio di Stato, al contrario, ha ribaltato la decisione di primo grado, ribadendo l'irretroattività del comma 4-bis dell'art. 31 del Testo Unico Edilizia.
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