Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE
Guida completa al Conto Termico 3.0: requisiti di ammissibilità, impianti incentivati, diagnosi energetica, vincoli e regole GSE per PA e privati
Conto Termico 3.0: la sostituzione dell’impianto in edifici plurifamiliari
Il comma 3 dell’art. 10 disciplina un caso particolare: quello in cui si voglia sostituire più impianti autonomi esistenti (cioè presenti in più edifici o in più unità immobiliari) con un unico impianto centralizzato di climatizzazione invernale.
In sostanza, il decreto riconosce che la centralizzazione può rappresentare una forma di efficientamento energetico, ma ne vincola l’accesso agli incentivi a precise condizioni tecniche e giuridiche.
Intanto, occorre ricordare che si parla di impianto centralizzato quando un unico sistema di generazione del calore serve più edifici o più unità immobiliari (ad esempio un condominio, un complesso di edifici pubblici, o un campus aziendale). Il Conto Termico 3.0 incentiva questi interventi solo se sostitutivi di impianti esistenti e solo se rispettano le seguenti regole.
a) Il dimensionamento della potenza nominale del nuovo
generatore
“Il dimensionamento della potenza nominale del nuovo
generatore, asseverato da un tecnico abilitato, deve essere basato
sul calcolo dei reali fabbisogni termici dell’insieme di edifici,
in conformità alla normativa tecnica UNI.”
Significa che:
- la potenza del nuovo impianto deve essere proporzionata ai fabbisogni reali dell’intero complesso servito (non sovradimensionata né sottodimensionata);
- il tecnico abilitato (ingegnere, architetto, perito o geometra abilitato alla progettazione termotecnica) deve asseverare il calcolo, ossia dichiarare con responsabilità professionale che la potenza è corretta;
- il calcolo deve seguire le norme UNI di riferimento (in particolare la serie UNI/TS 11300 sul fabbisogno energetico per la climatizzazione e produzione di ACS).
b) Disponibilità e unicità del soggetto responsabile
“Gli edifici e le unità immobiliari devono essere nella
disponibilità di un unico soggetto ammesso e l’intervento deve
essere nella disponibilità di un unico soggetto
responsabile.”
Questo punto è giuridico e amministrativo:
- Tutti gli edifici o unità serviti dal nuovo impianto devono
appartenere o essere nella disponibilità di un unico soggetto
ammesso (cioè di chi richiede l’incentivo).
Esempi:- un Comune che riunisce più edifici pubblici sotto un’unica centrale termica;
- un’azienda con più stabilimenti o corpi di fabbrica;
- un condominio con impianto centralizzato, purché l’istanza sia presentata da un unico rappresentante (amministratore).
- L’intervento deve essere nella disponibilità di un solo soggetto responsabile, cioè colui che sostiene le spese e stipula il contratto con il GSE.
Il GSE deve, dunque, avere un unico interlocutore amministrativo e fiscale.
c) Compatibilità e preesistenza degli impianti
“Nel caso di più edifici, gli stessi devono essere dotati di
impianti di climatizzazione invernale e ciascun generatore
preesistente deve essere compatibile con le condizioni previste
all’allegato I al presente decreto.”
Significa che:
- tutti gli edifici coinvolti devono avere un impianto preesistente, come già richiesto dal comma 2;
- i generatori esistenti devono essere conformi o documentabili secondo i criteri tecnici dell’allegato I (ad esempio: impianti funzionanti, correttamente dimensionati, con rendimento e classe emissiva rilevabili).
d) Produzione centralizzata di acqua calda sanitaria (ACS)
“Il nuovo impianto di climatizzazione invernale può essere
adibito anche alla produzione centralizzata di acqua calda
sanitaria.”
Questo ultimo inciso estende il beneficio:
- il nuovo impianto centralizzato può servire non solo per il riscaldamento, ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS);
- in tal caso, l’impianto diventa più efficiente e integrato, con possibile incremento dell’incentivo per le spese connesse.
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