Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE
Guida completa al Conto Termico 3.0: requisiti di ammissibilità, impianti incentivati, diagnosi energetica, vincoli e regole GSE per PA e privati
Conto Termico 3.0: la diagnosi energetica
L’art. 15 del DM disciplina in modo completo il tema della diagnosi energetica e della certificazione energetica (APE), chiarendo quando sono obbligatorie, chi deve redigerle, come vengono incentivate e con quali limiti.
L’articolo serve a garantire che gli incentivi del Conto Termico siano assegnati solo a interventi realmente efficienti e misurabili, imponendo:
- una diagnosi energetica preventiva, per individuare gli interventi più efficaci;
- un attestato di prestazione energetica (APE) post-intervento, per verificare i risultati conseguiti.
In questo modo, il GSE può confrontare la situazione “prima e dopo” e valutare l’effettivo miglioramento energetico dell’edificio.
È una norma molto importante perché lega direttamente il riconoscimento dell’incentivo alla qualità tecnico-progettuale dell’intervento.
Anche in questo caso, analizziamo l’articolo nel dettaglio.
Comma 1 — Quando la diagnosi e l’APE sono obbligatorie
La norma distingue due casi:
- Interventi sull’involucro edilizio
(art. 5, comma 1, lettere a – isolamento termico – e d – trasformazione in edificio a energia quasi zero):
➜ Serve sempre una diagnosi energetica prima e un APE dopo i lavori. - Altri interventi rilevanti
(art. 5, lett. b e c → infissi e schermature solari;
art. 8, lett. a-g → impianti termici, pompe di calore, biomassa, solare termico, microcogenerazione, ecc.):
➜ Diagnosi e APE obbligatori solo se:- l’intervento riguarda l’intero edificio, e
- l’impianto di riscaldamento ha potenza nominale ≥ 200 kW.
Comma 2 — Esclusioni
Non servono diagnosi e APE se l’impianto:
- è abbinato a sistemi di produzione di calore di processo (ad esempio usi industriali o artigianali non legati al comfort degli ambienti), oppure
- è connesso a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
L’idea è che in questi casi l’intervento riguarda un sistema termico più ampio o di processo, per cui la diagnosi sull’edificio non avrebbe significato diretto.
Comma 3 — Modalità di redazione
Entrambi i documenti (diagnosi e APE) devono:
- rispettare le specifiche tecniche dell’allegato I del decreto;
- essere redatti secondo le normative nazionali e regionali vigenti (UNI/TS 11300, D.Lgs. 192/2005, D.M. 26 giugno 2015, ecc.).
Questo assicura uniformità di criteri e confrontabilità dei dati energetici tra le diverse regioni.
Comma 4 — Prenotazione dell’incentivo e casi alternativi
- Nei casi di prenotazione dell’incentivo (art. 14, comma 2, lett. b, punti ii–iv), la diagnosi energetica va allegata già in fase di prenotazione, prima dell’avvio dei lavori.
- Per gli altri interventi, dove la diagnosi non è obbligatoria, è sufficiente una relazione tecnica descrittiva dell’intervento che dimostri l’ammissibilità al meccanismo incentivante.
In pratica:
- diagnosi dettagliata per gli interventi complessi;
- relazione tecnica semplificata per quelli minori.
Comma 5 — Incentivo per diagnosi e APE delle Pubbliche Amministrazioni
Per le amministrazioni pubbliche (o le ESCO che operano per loro conto):
- le spese per diagnosi e APE sono incentivate al 100%,
- a condizione che rientrino nei limiti previsti dall’allegato I.
- Escluse da questo beneficio le cooperative di abitanti e sociali, che rientrano invece nel comma 11.
L’obiettivo è sostenere gli enti pubblici, spesso privi di risorse per gli studi preliminari.
Comma 6 — Contributo anticipato per le PA
Alle amministrazioni pubbliche è riconosciuto anche un contributo anticipato per coprire parte delle spese di diagnosi:
- 50% in anticipo (prima dei lavori);
- 50% a saldo dopo la realizzazione di almeno un intervento indicato nella diagnosi.
Il contributo è calcolato secondo i valori massimi dell’allegato II, tabella 21.
Comma 7 — Limiti di richieste
Ogni soggetto pubblico può chiedere:
- massimo 3 contributi l’anno,
- o 5 contributi l’anno se si tratta di comuni con più di 30.000 abitanti, province, regioni o PA centrali.
Serve a evitare che pochi enti monopolizzino il contingente disponibile.
Comma 8 — Limite di spesa complessivo
Il GSE eroga i contributi entro il tetto di spesa previsto dall’art. 3, comma 4 (20 milioni di euro del contingente specifico). Superato tale limite, non sono accettate ulteriori richieste.
Comma 9 — Termine per la trasmissione della diagnosi
Entro 12 mesi dall’accettazione della richiesta, la diagnosi deve essere inviata al GSE. In caso contrario:
- si perde il diritto al contributo,
- e il GSE recupera le somme già erogate.
Comma 10 — Non cumulabilità
Se la PA ha già ottenuto il contributo per la diagnosi (comma 6), non può conteggiare quella spesa tra le spese ammissibili per l’incentivo complessivo (artt. 6 e 9). Serve a evitare doppio finanziamento della stessa attività.
Comma 11 — Incentivo per i soggetti privati
Per soggetti privati, cooperative di abitanti e cooperative sociali:
- la spesa per diagnosi e APE è incentivata al 50%,
- sempre entro i limiti dell’allegato I.
Comma 12 — Relazione con l’incentivo principale
- L’incentivo per diagnosi e APE (commi 5 e 11) non si somma al valore massimo dell’incentivo principale, ma è aggiuntivo.
- Tuttavia, se la diagnosi e l’APE non sono obbligatorie, le relative spese professionali possono rientrare nelle spese generali già previste dagli artt. 6 e 9.
Quindi:
- se la diagnosi è obbligatoria, ha un suo incentivo autonomo;
- se è facoltativa, può essere inclusa nel costo totale dell’intervento.
Comma 13 — Valori massimi
Il contributo massimo riconoscibile è determinato nei limiti dell’allegato II, che stabilisce importi in funzione:
- della tipologia di edificio,
- della dimensione dell’impianto,
- e del soggetto beneficiario.
Comma 14 — Regole applicative
Tutte le modalità pratiche (modulistica, documentazione, scadenze) saranno precisate dal GSE nelle Regole applicative emanate ai sensi dell’art. 19, comma 2.
In sintesi
| Tema | Sintesi | Misura di incentivo |
| Obbligo diagnosi e APE | Per interventi principali sull’involucro o impianti ≥ 200 kW | Obbligatorie prima e dopo |
| Esclusioni | Calore di processo e teleriscaldamento | Nessun obbligo |
| PA | Diagnosi e APE incentivate al 100% + contributo anticipato 50% | 100% della spesa |
| Privati e cooperative | Diagnosi e APE incentivate al 50% | 50% della spesa |
| Termine | Diagnosi da trasmettere entro 12 mesi | Pena decadenza |
| Cumulabilità | No doppio conteggio delle stesse spese | Incentivo separato o incluso |
| Limiti annuali | Max 3 richieste (5 per grandi enti) | Contingente art. 3, c.4 |
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