Conto Termico 3.0: condizioni di ammissibilità, requisiti e regole GSE

Guida completa al Conto Termico 3.0: requisiti di ammissibilità, impianti incentivati, diagnosi energetica, vincoli e regole GSE per PA e privati

di Redazione tecnica - 10/10/2025

Conto Termico 3.0: la diagnosi energetica

L’art. 15 del DM disciplina in modo completo il tema della diagnosi energetica e della certificazione energetica (APE), chiarendo quando sono obbligatorie, chi deve redigerle, come vengono incentivate e con quali limiti.

L’articolo serve a garantire che gli incentivi del Conto Termico siano assegnati solo a interventi realmente efficienti e misurabili, imponendo:

  • una diagnosi energetica preventiva, per individuare gli interventi più efficaci;
  • un attestato di prestazione energetica (APE) post-intervento, per verificare i risultati conseguiti.

In questo modo, il GSE può confrontare la situazione “prima e dopo” e valutare l’effettivo miglioramento energetico dell’edificio.

È una norma molto importante perché lega direttamente il riconoscimento dell’incentivo alla qualità tecnico-progettuale dell’intervento.

Anche in questo caso, analizziamo l’articolo nel dettaglio.

Comma 1 — Quando la diagnosi e l’APE sono obbligatorie

La norma distingue due casi:

  1. Interventi sull’involucro edilizio
    (art. 5, comma 1, lettere a – isolamento termico – e d – trasformazione in edificio a energia quasi zero):
    ➜ Serve sempre una diagnosi energetica prima e un APE dopo i lavori.
  2. Altri interventi rilevanti
    (art. 5, lett. b e c → infissi e schermature solari;
    art. 8, lett. a-g → impianti termici, pompe di calore, biomassa, solare termico, microcogenerazione, ecc.):
    ➜ Diagnosi e APE obbligatori solo se:
    • l’intervento riguarda l’intero edificio, e
    • l’impianto di riscaldamento ha potenza nominale ≥ 200 kW.

Comma 2 — Esclusioni

Non servono diagnosi e APE se l’impianto:

  • è abbinato a sistemi di produzione di calore di processo (ad esempio usi industriali o artigianali non legati al comfort degli ambienti), oppure
  • è connesso a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

L’idea è che in questi casi l’intervento riguarda un sistema termico più ampio o di processo, per cui la diagnosi sull’edificio non avrebbe significato diretto.

Comma 3 — Modalità di redazione

Entrambi i documenti (diagnosi e APE) devono:

  • rispettare le specifiche tecniche dell’allegato I del decreto;
  • essere redatti secondo le normative nazionali e regionali vigenti (UNI/TS 11300, D.Lgs. 192/2005, D.M. 26 giugno 2015, ecc.).

Questo assicura uniformità di criteri e confrontabilità dei dati energetici tra le diverse regioni.

Comma 4 — Prenotazione dell’incentivo e casi alternativi

  • Nei casi di prenotazione dell’incentivo (art. 14, comma 2, lett. b, punti ii–iv), la diagnosi energetica va allegata già in fase di prenotazione, prima dell’avvio dei lavori.
  • Per gli altri interventi, dove la diagnosi non è obbligatoria, è sufficiente una relazione tecnica descrittiva dell’intervento che dimostri l’ammissibilità al meccanismo incentivante.

In pratica:

  • diagnosi dettagliata per gli interventi complessi;
  • relazione tecnica semplificata per quelli minori.

Comma 5 — Incentivo per diagnosi e APE delle Pubbliche Amministrazioni

Per le amministrazioni pubbliche (o le ESCO che operano per loro conto):

  • le spese per diagnosi e APE sono incentivate al 100%,
  • a condizione che rientrino nei limiti previsti dall’allegato I.
  • Escluse da questo beneficio le cooperative di abitanti e sociali, che rientrano invece nel comma 11.

L’obiettivo è sostenere gli enti pubblici, spesso privi di risorse per gli studi preliminari.

Comma 6 — Contributo anticipato per le PA

Alle amministrazioni pubbliche è riconosciuto anche un contributo anticipato per coprire parte delle spese di diagnosi:

  • 50% in anticipo (prima dei lavori);
  • 50% a saldo dopo la realizzazione di almeno un intervento indicato nella diagnosi.

Il contributo è calcolato secondo i valori massimi dell’allegato II, tabella 21.

Comma 7 — Limiti di richieste

Ogni soggetto pubblico può chiedere:

  • massimo 3 contributi l’anno,
  • o 5 contributi l’anno se si tratta di comuni con più di 30.000 abitanti, province, regioni o PA centrali.

Serve a evitare che pochi enti monopolizzino il contingente disponibile.

Comma 8 — Limite di spesa complessivo

Il GSE eroga i contributi entro il tetto di spesa previsto dall’art. 3, comma 4 (20 milioni di euro del contingente specifico). Superato tale limite, non sono accettate ulteriori richieste.

Comma 9 — Termine per la trasmissione della diagnosi

Entro 12 mesi dall’accettazione della richiesta, la diagnosi deve essere inviata al GSE. In caso contrario:

  • si perde il diritto al contributo,
  • e il GSE recupera le somme già erogate.

Comma 10 — Non cumulabilità

Se la PA ha già ottenuto il contributo per la diagnosi (comma 6), non può conteggiare quella spesa tra le spese ammissibili per l’incentivo complessivo (artt. 6 e 9). Serve a evitare doppio finanziamento della stessa attività.

Comma 11 — Incentivo per i soggetti privati

Per soggetti privati, cooperative di abitanti e cooperative sociali:

  • la spesa per diagnosi e APE è incentivata al 50%,
  • sempre entro i limiti dell’allegato I.

Comma 12 — Relazione con l’incentivo principale

  • L’incentivo per diagnosi e APE (commi 5 e 11) non si somma al valore massimo dell’incentivo principale, ma è aggiuntivo.
  • Tuttavia, se la diagnosi e l’APE non sono obbligatorie, le relative spese professionali possono rientrare nelle spese generali già previste dagli artt. 6 e 9.

Quindi:

  • se la diagnosi è obbligatoria, ha un suo incentivo autonomo;
  • se è facoltativa, può essere inclusa nel costo totale dell’intervento.

Comma 13 — Valori massimi

Il contributo massimo riconoscibile è determinato nei limiti dell’allegato II, che stabilisce importi in funzione:

  • della tipologia di edificio,
  • della dimensione dell’impianto,
  • e del soggetto beneficiario.

Comma 14 — Regole applicative

Tutte le modalità pratiche (modulistica, documentazione, scadenze) saranno precisate dal GSE nelle Regole applicative emanate ai sensi dell’art. 19, comma 2.

In sintesi

Tema Sintesi Misura di incentivo
Obbligo diagnosi e APE Per interventi principali sull’involucro o impianti ≥ 200 kW Obbligatorie prima e dopo
Esclusioni Calore di processo e teleriscaldamento Nessun obbligo
PA Diagnosi e APE incentivate al 100% + contributo anticipato 50% 100% della spesa
Privati e cooperative Diagnosi e APE incentivate al 50% 50% della spesa
Termine Diagnosi da trasmettere entro 12 mesi Pena decadenza
Cumulabilità No doppio conteggio delle stesse spese Incentivo separato o incluso
Limiti annuali Max 3 richieste (5 per grandi enti) Contingente art. 3, c.4
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