Cosa accade quando, nel rinnovare un impianto termico, si decide di abbandonare la vecchia caldaia a gas combinata per affidare il riscaldamento a una pompa di calore e, in parallelo, di installare uno scaldacqua a pompa di calore destinato alla sola acqua calda sanitaria? È legittimo presentare le due lavorazioni come un unico multi-intervento e cumulare i due riconoscimenti economici? E il fatto che entrambi i generatori finiscano per servire la medesima utenza basta a giustificare quel doppio incentivo?
A interrogativi di questo tipo ha risposto il GSE con una nuova FAQ pubblicata nella sezione dedicata al Conto Termico 3.0, offrendo una lettura che incide in modo diretto sul modo in cui i progettisti impostano le pratiche e stimano il beneficio atteso. Si tratta di un chiarimento che, pur muovendo da una configurazione impiantistica tutt’altro che rara, finisce per definire con nettezza il perimetro di ciò che può davvero essere portato a incentivo.
Il riferimento normativo resta il D.M. 7 agosto 2025, che disciplina il Conto Termico 3.0 e organizza gli interventi in categorie distinte, ciascuna costruita attorno a una specifica esigenza energetica e a un preciso bene oggetto di sostituzione. All’interno della categoria III trovano spazio le sostituzioni dei generatori, ma la norma tiene rigorosamente separati gli impianti che assolvono alla climatizzazione invernale da quelli dedicati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, e proprio questa separazione costituisce il cardine attorno al quale ruota l’intera risposta del Gestore.
Multi-intervento III.A e III.E, perché la combinazione non regge
L’intervento III.A riguarda la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore, mentre l’intervento III.E è costruito attorno a una fattispecie assai più circoscritta, ovvero la sostituzione di uno scaldacqua, elettrico o a gas, dedicato esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria, con uno scaldacqua a pompa di calore. La distinzione non ha natura terminologica ma sostanziale, perché tutto si gioca sul bene che viene effettivamente rimosso e sul bene che subentra al suo posto.
Nel caso esaminato dal GSE il punto di partenza è una caldaia a gas combinata, ossia un generatore che assolve contemporaneamente al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria attraverso un’unica macchina. Sostituendo quella caldaia con una pompa di calore destinata al riscaldamento, l’intervento III.A trova piena applicazione, perché viene meno un impianto di climatizzazione invernale e ne subentra uno alimentato da fonte rinnovabile. La richiesta relativa all’intervento III.E, al contrario, non supera il vaglio di ammissibilità, e la ragione affonda in un presupposto che nella fattispecie manca del tutto.
Lo scaldacqua che non c’è, il presupposto mancante dell’intervento III.E
L’intervento III.E presuppone in modo inderogabile la rimozione di uno scaldacqua dedicato alla sola acqua calda sanitaria, e questo presupposto non può essere surrogato dalla dismissione di una caldaia combinata. Un generatore che produce sia riscaldamento sia acqua calda non è uno scaldacqua per sola ACS, e di conseguenza la sua rimozione non integra la condizione che la norma pone a fondamento dell’incentivo sullo scaldacqua a pompa di calore. Manca, in sostanza, proprio il bene la cui sostituzione la categoria III.E intende premiare, e senza quel bene viene a mancare l’oggetto stesso dell’agevolazione.
Ne deriva che, nella configurazione descritta, l’unico intervento ammissibile è il III.A, mentre l’installazione dello scaldacqua a pompa di calore per la sola acqua calda sanitaria resta fuori dal perimetro incentivabile. Il progettista che avesse impostato la pratica come multi-intervento, confidando nel cumulo dei due riconoscimenti, si troverebbe così di fronte a una richiesta destinata a non essere accolta nella sua componente relativa all’ACS, con un beneficio finale sensibilmente inferiore rispetto a quello immaginato in fase di studio dell’operazione.
Perché l’acqua calda sanitaria non può rientrare nemmeno nell’intervento III.A
Esclusa la via del III.E, ci si potrebbe chiedere se la pompa di calore destinata alla sola acqua calda sanitaria possa quantomeno essere ricondotta all’intervento III.A, magari come parte integrante del medesimo rinnovamento impiantistico e dello stesso quadro economico. Anche questa lettura è stata respinta dal GSE, con una motivazione che chiude ogni margine di manovra interpretativo e che vale la pena richiamare nella sua portata generale.
Il Conto Termico non incentiva la sostituzione di un impianto di riscaldamento con un generatore dedicato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, per la semplice ragione che un apparecchio di questo tipo non rientra tra gli impianti di climatizzazione invernale. L’intervento III.A vive e si giustifica all’interno della logica della climatizzazione invernale, e un generatore che serve unicamente l’acqua calda sanitaria, per quanto efficiente e alimentato da fonte rinnovabile, resta estraneo a quella logica. Riconoscere comunque l’incentivo significherebbe forzare la categoria ben oltre i confini che il decreto le ha assegnato, introducendo una sovrapposizione tra funzioni che la norma ha invece voluto mantenere distinte.
Cosa cambia nella costruzione della pratica GSE
La risposta del Gestore non introduce un divieto isolato, ma conferma un principio che attraversa l’intero impianto del Conto Termico 3.0, secondo cui ogni intervento incentivabile deve corrispondere con esattezza al bene che la norma individua come oggetto di sostituzione. Per i tecnici questo si traduce nell’esigenza di ricostruire con precisione la configurazione impiantistica preesistente prima ancora di impostare la domanda, perché è la natura del generatore rimosso a determinare il percorso incentivante effettivamente percorribile, e non la mera presenza di una pompa di calore tra le lavorazioni previste.
Una caldaia a gas combinata che lascia il posto a una pompa di calore apre quindi la sola strada del III.A, e l’eventuale scaldacqua a pompa di calore installato per l’acqua calda sanitaria deve essere trattato come spesa non incentivabile, da scorporare con attenzione dal quadro economico presentato al GSE. La possibilità di accedere all’intervento III.E si riapre soltanto quando a essere rimosso è realmente uno scaldacqua dedicato alla sola ACS, elettrico o a gas, poiché solo in quella circostanza ricorre il presupposto che la norma pretende.
Resta perciò essenziale che la coerenza tra stato di fatto, generatore dismesso e categoria di intervento prescelta venga verificata a monte, così da evitare richieste di multi-intervento che, pur sensate sul piano impiantistico e tutt’altro che peregrine nella pratica professionale, non trovano corrispondenza nella struttura delle agevolazioni e finiscono per essere ridimensionate in sede istruttoria.