Conto Termico: le Regole Applicative come criterio decisivo per l’accesso all’incentivo

Una sentenza del TAR chiarisce il ruolo tecnico-operativo delle Regole Applicative e offre indicazioni concrete anche in vista dell’operatività del nuovo Conto Termico 3.0

di Cristian Angeli - 29/12/2025

Il ruolo decisivo delle Regole Applicative nella decisione

Nel giudizio promosso avverso il diniego, il TAR Lazio ha ricostruito in modo analitico il quadro normativo di riferimento, soffermandosi sul rapporto tra il D.M. 16 febbraio 2016 e le Regole Applicative del Conto Termico 2.0. Il Collegio chiarisce che il decreto individua i requisiti generali per l’accesso agli incentivi, mentre le Regole Applicative ne specificano il contenuto tecnico e documentale, rendendo verificabili le condizioni di ammissibilità. In motivazione si legge che “il D.M. 16 febbraio 2016 e le relative Regole Applicative stabiliscono specifici requisiti”. Il Collegio richiama poi espressamente come “il D.M. 16.2.2016 e le Regole Applicative prevedano che il rendimento termico del generatore sia certificato da Ente terzo” e come “la norma UNI EN 15502 e le Regole Applicative prevedano che per il PCI si utilizzi il parametro η100”.

Partendo da questi presupposti, il TAR afferma che la valutazione del GSE non può che fondarsi sulla conformità della documentazione prodotta alle prescrizioni applicative. Le incongruenze riscontrate nel certificato, l’uso di parametri non univoci e la presenza di versioni difformi dello stesso documento vengono considerate elementi sostanziali, idonei a generare incertezza sull’effettivo rendimento dell’impianto. In tale contesto, il giudice esclude che sia possibile procedere a una lettura “correttiva” della documentazione o valorizzare dichiarazioni integrative provenienti da soggetti diversi dall’ente certificatore, ribadendo che l’onere della prova grava integralmente sul richiedente.

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