Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 agosto 2025, lo schema di decreto denominato “Conto termico 3.0” che aggiorna la disciplina del D.M. 16 febbraio 2016 (“Conto termico 2.0”), introducendo modifiche significative in materia di incentivazione di interventi energetici di piccola entità.
Modifiche non solo tecniche, ma anche procedurali e sanzionatorie. Tra le più rilevanti, figura l’estensione dei termini per la presentazione della domanda di incentivo e per l’effettuazione dei pagamenti, misura volta a garantire maggiore flessibilità ai soggetti privati senza pregiudicare il rigore dei requisiti di accesso.
Tempistiche a confronto
Il D.M. 16 febbraio 2016, all’art. 6, comma 3, stabiliva che “Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la domanda [...] è presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. [...] La data di conclusione dell’intervento non supera i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento”.
Il nuovo schema di decreto “Conto termico 3.0”, all’articolo 14, comma 2, con specifico riferimento all’accesso diretto, amplia tali termini “La richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni [...] Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione per un periodo maggiore a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale”.
L’intervento normativo non solo concede 30 giorni in più per l’istanza, ma amplia anche i margini temporali per la conclusione dei pagamenti, da 90 a 120 giorni, introducendo un regime più aderente alle esigenze operative di privati e imprese e con maggiore flessibilità per i privati se l’ultima quota supera il 10% della spesa totale.