Il Conto Termico 3.0 accende un nuovo fronte di tensione tra professioni tecniche e Amministrazione.
Al centro dello scontro tra CNI e CNPI da una parte e MASE dall'altra ci sono le Regole Applicative emanate in attuazione del D.M. 7 agosto 2025, che introducono una limitazione rilevante per ingegneri e periti industriali nella redazione delle diagnosi energetiche necessarie per accedere agli incentivi.
Conto Termico 3.0: perché ingegneri e periti sono esclusi dalle diagnosi energetiche
Il D.M. 7 agosto 2025 ha aggiornato il meccanismo del Conto Termico, strumento centrale per incentivare interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Le successive Regole Applicative, e in particolare l’Allegato 1, paragrafo 4, stabiliscono che, ai fini dell’ammissibilità agli incentivi, le diagnosi energetiche debbano essere redatte secondo la norma UNI CEI EN 16247 da soggetti qualificati, individuati esclusivamente negli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati UNI CEI 11339 o nelle Energy Service Company (ESCo) certificate UNI CEI 11352.
Una scelta che, come segnalano il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI), finisce per escludere di fatto i professionisti iscritti agli albi da una parte rilevante del mercato.
Diagnosi energetiche e incentivi: la posizione del MASE sui soggetti abilitati
Sul punto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che il Conto Termico non interviene sull’ordinamento delle professioni, ma definisce esclusivamente i requisiti tecnico-qualitativi della documentazione necessaria per accedere a un incentivo pubblico.
In questa prospettiva, la scelta di limitare la validità delle diagnosi energetiche a quelle redatte da EGE ed ESCo rientrerebbe nella discrezionalità amministrativa.
Secondo il MASE, ingegneri, periti industriali e altri professionisti continuano a poter redigere diagnosi energetiche senza restrizioni, ma solo alcune tipologie risultano idonee ai fini dell’incentivo.
CNI e CNPI: esclusione dei tecnici abilitati e rischio disparità di trattamento
Di segno opposto la lettura dei Consigli nazionali, che parlano apertamente di una scelta penalizzante per le categorie tecniche.
Secondo CNI e CNPI, la previsione delle Regole Applicative introduce una limitazione non giustificata, che esclude professionisti pienamente qualificati e già abilitati per legge a svolgere attività di diagnosi energetica.
La critica non si ferma al piano operativo, ma investe direttamente la legittimità dell’impostazione adottata.
Normativa sulle diagnosi energetiche: il ruolo dei tecnici abilitati tra D.Lgs. n. 192/2005 e d.P.R. n. 75/2013
Il punto più delicato riguarda il rapporto tra le Regole Applicative del Conto Termico 3.0 e la normativa che disciplina, in via generale, i soggetti abilitati a redigere diagnosi energetiche.
Il d.Lgs. n. 192/2005, all’art. 2, definisce il “tecnico abilitato” come il professionista in possesso di titolo di studio e abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, iscritto al relativo ordine o collegio. La stessa impostazione è confermata dal d.P.R. n. 75/2013.
A questo quadro si affianca il d.Lgs. n. 102/2014, che introduce l’obbligo di diagnosi energetica per grandi imprese ed energivori, riservandola a EGE ed ESCo solo in questi casi specifici. Al di fuori di tali ipotesi, la diagnosi energetica rientra tra le attività normalmente svolte dai tecnici abilitati.
È qui che si concentra la contestazione dei professionisti: le Regole Applicative, pur essendo un atto attuativo di una misura incentivante, individuano in modo esclusivo EGE ed ESCo come soggetti le cui diagnosi sono valide ai fini dell’incentivo. Secondo CNI e CNPI, si tratta di una limitazione che non trova riscontro nella normativa primaria.
Il tema non è quindi la possibilità di svolgere l’attività, che resta invariata, ma la sua efficacia sul mercato. Le diagnosi redatte dai professionisti, infatti, non risultano utilizzabili per accedere al beneficio economico. Considerato il peso del Conto Termico, questo si traduce in una riduzione significativa dell’ambito operativo per i tecnici abilitati.
Da qui la posizione dei Consigli nazionali: una misura incentivante può definire requisiti tecnici e standard qualitativi, ma non può incidere, anche indirettamente, sul perimetro dei soggetti che operano in un’attività già disciplinata dalla legge.
Scontro con il MASE: le iniziative annunciate da ingegneri e periti
Il confronto con il Ministero è già stato avviato, ma senza esito. Il MASE ha ribadito la propria posizione, richiamando la natura incentivante dello strumento e la legittimità delle scelte effettuate.
Di fronte a questo orientamento, CNI e CNPI hanno annunciato la volontà di proseguire l’azione, valutando ulteriori iniziative anche sul piano giuridico.
Parallelamente, resta sul tavolo una proposta di modifica che punta a reintegrare i tecnici abilitati tra i soggetti ammessi, accanto a EGE ed ESCo.
Conto Termico 3.0 e Transizione 5.0: il precedente che può cambiare le regole
La vicenda richiama un precedente recente, quello del Piano Transizione 5.0. In una prima fase, anche in quel caso erano stati individuati esclusivamente EGE ed ESCo tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche. Successivamente, il quadro è stato modificato includendo anche ingegneri e periti industriali iscritti agli albi.
Un passaggio che oggi viene richiamato come riferimento concreto, e che lascia aperta la possibilità di una revisione anche per il Conto Termico 3.0.
La partita resta quindi aperta e va oltre il singolo provvedimento: riguarda il rapporto tra certificazioni e competenze professionali, l’accesso al mercato dei servizi energetici e, più in generale, il ruolo delle professioni tecniche nei processi legati alla transizione energetica.