Conto Termico, errori e responsabilità: società condannata, tecnico salvo a metà

Il Tribunale di Firenze chiarisce i confini della diligenza professionale nella gestione delle pratiche GSE: chi cura la domanda deve vigilare su ogni fase del procedimento

di Cristian Angeli - 28/10/2025

Uno dei temi più delicati e discussi nel panorama degli incentivi per l’efficientamento energetico è certamente quello del Conto Termico, prossimo ad evolversi nella nuova versione “3.0” prevista per il prossimo 25 dicembre.

Pur trattandosi di un incentivo aggiornato, la sua applicazione concreta si innesta sulla prassi del precedente Conto Termico 2.0, da cui discendono importanti indicazioni anche sul piano della responsabilità dei soggetti coinvolti.

In questo senso risulta particolarmente significativa la sentenza n. 2655/2025 del Tribunale di Firenze (R.G. 3728/2022, pubblicata il 28 luglio 2025), che affronta il tema - sempre più ricorrente nelle controversie tra committenti e operatori del settore energetico - della responsabilità di chi assiste privati e imprese nelle pratiche di accesso agli incentivi GSE.

La decisione fornisce spunti rilevanti sulla diligenza professionale richiesta a chi gestisce tali procedure e sul confine delle responsabilità tra società e singoli tecnici.

Il caso: un incentivo GSE sfumato per errore nella pratica

Un’impresa agricola aveva incaricato una società di consulenza energetica di predisporre la domanda per accedere agli incentivi “Conto Termico” del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), relativi alla sostituzione di un impianto termico a biomassa.

La lettera d’incarico, sottoscritta nel gennaio 2018, prevedeva la gestione completa della pratica, compresa la presentazione della documentazione al GSE e la cura dell’intera fase istruttoria.

L’attività veniva seguita da un ingegnere collaboratore interno della società, designato come “responsabile delle prestazioni e interfaccia tecnica”.

Nel corso della pratica, tuttavia, si verificava un errore determinante: il committente aveva effettuato il cosiddetto bonifico parlante con una causale errata, priva del riferimento al D.M. 16 febbraio 2016, normativa di riferimento del Conto Termico. L’errore non veniva segnalato tempestivamente né corretto.

Il GSE respingeva la domanda di incentivo, ritenendo il pagamento non conforme ai requisiti formali.

La società assicurava di aver inoltrato una “istanza di riesame”, ma l’impresa agricola - dopo accesso agli atti - scopriva che tale istanza non era mai stata presentata.

Il mancato ottenimento dell’incentivo portava la committente a citare in giudizio sia la società sia l’ingegnere, chiedendo il risarcimento del danno per inadempimento professionale.

Le difese: la società nega la colpa, il tecnico contesta la legittimazione

La società convenuta negava ogni addebito, sostenendo che l’errore nel bonifico fosse imputabile al cliente e che la gestione diretta della pratica GSE non rientrasse pienamente nell’incarico.

A suo dire, la domanda era stata respinta anche per motivi ulteriori, non collegati alla causale del pagamento.

L’ingegnere, invece, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, affermando di aver agito esclusivamente per conto della società e non come professionista autonomo.

Dalla documentazione contrattuale emergeva che il rapporto era intercorso solo tra la Fattoria e la società e che il compenso era dovuto unicamente a quest’ultima.

© Riproduzione riservata