Conto Termico, errori e responsabilità: società condannata, tecnico salvo a metà
Il Tribunale di Firenze chiarisce i confini della diligenza professionale nella gestione delle pratiche GSE: chi cura la domanda deve vigilare su ogni fase del procedimento
La decisione del Tribunale: condanna della società per negligenza professionale
Il Tribunale ha ricostruito con precisione il quadro contrattuale e le condotte successive, evidenziando che la società aveva assunto un vero e proprio obbligo di risultato “documentale”: fornire assistenza completa per l’ottenimento dell’incentivo e vigilare sulla regolarità della procedura.
In tale prospettiva, l’attività non si esauriva nella semplice consulenza tecnica, ma comprendeva anche una responsabilità amministrativa e procedurale nei confronti del GSE.
La decisione individua due principali profili di inadempimento:
- la mancata comunicazione chiara al cliente circa la corretta formulazione del bonifico parlante, elemento essenziale per la validità della domanda;
- la mancata presentazione dell’istanza di riesame e la conseguente omissione informativa sui rimedi esperibili, compreso il possibile ricorso al TAR.
Secondo il giudice, tali condotte integrano violazione della diligenza professionale qualificata prevista dall’art. 1176, comma 2, del Codice Civile, applicabile alle attività tecniche specialistiche.
La perdita dell’incentivo rappresenta, quindi, danno diretto e immediato, quantificato nell’importo non percepito dal GSE.
La società è stata pertanto condannata al pagamento dell’importo che sarebbe derivato al committente tramite il Conto termico, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
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