Conto Termico, errori e responsabilità: società condannata, tecnico salvo a metà

Il Tribunale di Firenze chiarisce i confini della diligenza professionale nella gestione delle pratiche GSE: chi cura la domanda deve vigilare su ogni fase del procedimento

di Cristian Angeli - 28/10/2025

Il tecnico escluso per difetto di legittimazione passiva

Sul piano soggettivo, il Tribunale ha accolto l’eccezione dell’ingegnere, rilevando che il contratto di incarico era stato stipulato esclusivamente con la società.

Il tecnico, sebbene indicato come “responsabile tecnico” nella lettera di incarico, operava come collaboratore interno e non come libero professionista incaricato direttamente dal cliente.

Il giudice ha quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del tecnico rispetto alla domanda principale: non poteva essere condannato verso l’attore, non essendo parte del contratto d’appalto o di consulenza.

Tuttavia, la società convenuta aveva proposto domanda riconvenzionale di regresso nei suoi confronti, sostenendo che le negligenze operative fossero imputabili all’ingegnere.

Il Tribunale ha accolto tale domanda, ritenendo che, nel rapporto interno, il professionista avesse violato i doveri di diligenza e controllo, non verificando la correttezza dei pagamenti né curando l’invio dell’istanza di riesame.

Per questo, il giudice ha condannato l’ingegnere a rimborsare alla società la somma che quest’ultima deve corrispondere all’attore.

Le implicazioni: diligenza e responsabilità nel settore energetico

La sentenza assume rilievo perché qualifica la gestione del Conto Termico come attività professionale a elevato contenuto tecnico e procedurale, soggetta a responsabilità contrattuale in caso di omissioni o negligenze.

Chi accetta di curare la presentazione di una pratica GSE non può limitarsi a un ruolo formale: deve monitorare ogni fase del procedimento, verificare la completezza della documentazione e la conformità dei pagamenti alla normativa di riferimento.

La decisione distingue inoltre con chiarezza la posizione della società di consulenza da quella dei collaboratori tecnici: i primi rispondono direttamente verso il cliente, i secondi solo nei rapporti interni, salvo un incarico personale formalizzato.

Si tratta, quindi, di un precedente di rilievo per il settore dell’efficienza energetica, che richiama gli operatori alla massima chiarezza nei ruoli contrattuali, all’istruzione accurata dei clienti e alla puntuale documentazione delle attività svolte.

Un errore apparentemente marginale - come una causale errata in un bonifico - o la mancata trasmissione di un’istanza possono infatti tradursi nella perdita totale dell’incentivo, con conseguente responsabilità economica per chi ha assunto l’incarico.

A cura di Cristian Angeli
Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it

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